Avv. Giuseppe CAPONE

Avv. Giuseppe CAPONE

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Le nuove sogli di punibilità per ireati tributari sono retroattive e si applicano quindi anche ai giudizi in corso, visto il trattamento di favore nei confronti degli imputati. E portano all'annullamento delle condanne già pronunciate, anche se concordate. 
A ribadirlo è la Cassazione con una sentenza del 2016 la numero 891.
In particolare il processo approdato in Cassazione aveva visto la condanna ad una anno e sette mesi di un titolare di una impresa individuale per i reati di dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele. La condanna era stata emessa dopo un patteggiamento ma successivamente impugnata.
Nel corso del giudizio tuttavia è stato approvato il decreto legislativo n. 158 che riforma le sanzioni tributarie. Un intrevento che ha conseguenze immediate anche sul procedimento in discussione, visto che rivede, alzando le soglie di rilevanza penale previste per il reato di dichiarazione infedele. 
Nel dettaglio, ferma la misura della sanzione che va da un minimo di una anno a un massimo di 3 e ferma anche la condotta (indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure di elementi passivi inesistenti), a cambiare sono i valori dell'imposta singola evasa che ora deve essere superiore a 150 mila euro, al posto dei precedenti 50 mila. Elevato pure il limite dell'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti al Fisco, anche attraverso l'indicazione di elementi passivi inesistenti, che per essere punibile deve essere superiore a 3 milioni di euro, al posto dei precedenti due. La dichiarazione infedele contestata all'imputato e oggetto dell'accordo con la pubblica accusa, per gli anni di imposta 2006-2009, se rispettava le vecchie soglie è invece al di fuori di quelle nuove che hanno ristretto il perimetro penale. 
La conseguenza immediata di cui la Cassazione prende atto nel segno del favor rei è l'annullamento senza rinvio della condanna emessa per insussistenza del fatto. 
AVV. GIUSEPPE CAPONE 
L'esdebitazione, cioè la possibilità di azzerare tutti i debiti dopo la chiusura del fallimento, è rimessa, secondo la Cassazione, alla valutazione discrezionale del giudice se questo si convince che i pagamenti effettuati, dopo la chiusura del fallimento, non siano stati sufficienti a soddisfare i creditori, rispetto a quanto complessivamente dovuto. 
Questa l'interpretazione della Corte di Cassazione con la sentenza n.17386 del 2015 che ha sancito il principio mutuato dall'articolo 142 comma 2 della legge fallimentare, secondo il quale "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali". 
Il riferimento alla soddisfazione, almeno parziale, dei creditori concorsuali attribuisce evidentemente al giudice un ambito di valutazione discrezionale quanto alla portata effettivamente satisfattiva, almeno parziale, delle ripartizioni. E, infatti, la parzialità, affermano i giudici di legittimità, può essere riferita non solo al numero dei creditori soddisfatti, sul totale di quelli ammessi, ma anche alla percentuale di pagamento dei singoli crediti, con la conseguenza che si sconta una inevitabile valutazione appunto discrezionale sull'idoneità della percentuale ottenuta dai creditori.
AVV. GIUSEPPE CAPONE
   
Lunedì, 29 Ottobre 2018 07:33

GLI EFFETTI DELLA SCISSIONE SOCIETARIA

Ai fini della ripartizione della responsabilità per debiti anteriori, la scissione societaria non determina un beneficio di preventiva escussione del patrimonio della società scissa, ma soltanto un beneficium ordinis, cioè un benifcio cronologico, o di sequenza, che presuppone soltanto la costituzione in mora del debitore. 
Questa interpretazione della Corte di Cassazione con la sentenza 4455 del 2016 stabilisce un principio fondamentale per i creditori della società beneficiaria della scissione, i quali potranno rivalersi nei confronti di quest'ultima, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto dalla scissione alla società beneficiaria, determinandosi in tal modo la misura del credito azionabile nei confronti delle altre società partecipanti alla scissione. 
La norma presa a riferimento è l'articolo 2506 quater comma 3 del codice civile, secondo la quale "ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico".
Ciò comporta, pertanto, secondo la sentenza richiamata, che "per i crediti non soddisfatti dalla società cui fanno carico", esiste soltano un beneficium ordinis, che richiede esclusivamente la costituzione in mora del debitore.
La sussistenza, poi, di tale formale costituzione, è un accertamento di fatto che compete al giudice di merito anche nel caso in cui l'obbligazione è scaduta. 
La limitazione della responsabilità solidale delle società partecipanti al "valore effettivo del patrimonio netto", assegnato o rimasto alla società escussa, definisce la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie e non la misura della garanzia prestata dal debitore. 
Nell'operazione di scissione, quindi, ciascuna società di nuova costituzione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società alla quale il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per l'intero, mentre le altre ne rispondono soltanto nei limiti della quota di loro spettanza su quanto, al momento della scissione, era effettivamente disponbile per il soddisfacimento dei loro creditori.
AVV. GIUSEPPE CAPONE  
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
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