Martedì, 30 Ottobre 2018 07:48

REATI FISCALI Le nuove soglie di punibilità sono retroattive e applicabili ai giudizi in corso.

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Le nuove sogli di punibilità per ireati tributari sono retroattive e si applicano quindi anche ai giudizi in corso, visto il trattamento di favore nei confronti degli imputati. E portano all'annullamento delle condanne già pronunciate, anche se concordate. 
A ribadirlo è la Cassazione con una sentenza del 2016 la numero 891.
In particolare il processo approdato in Cassazione aveva visto la condanna ad una anno e sette mesi di un titolare di una impresa individuale per i reati di dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele. La condanna era stata emessa dopo un patteggiamento ma successivamente impugnata.
Nel corso del giudizio tuttavia è stato approvato il decreto legislativo n. 158 che riforma le sanzioni tributarie. Un intrevento che ha conseguenze immediate anche sul procedimento in discussione, visto che rivede, alzando le soglie di rilevanza penale previste per il reato di dichiarazione infedele. 
Nel dettaglio, ferma la misura della sanzione che va da un minimo di una anno a un massimo di 3 e ferma anche la condotta (indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure di elementi passivi inesistenti), a cambiare sono i valori dell'imposta singola evasa che ora deve essere superiore a 150 mila euro, al posto dei precedenti 50 mila. Elevato pure il limite dell'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti al Fisco, anche attraverso l'indicazione di elementi passivi inesistenti, che per essere punibile deve essere superiore a 3 milioni di euro, al posto dei precedenti due. La dichiarazione infedele contestata all'imputato e oggetto dell'accordo con la pubblica accusa, per gli anni di imposta 2006-2009, se rispettava le vecchie soglie è invece al di fuori di quelle nuove che hanno ristretto il perimetro penale. 
La conseguenza immediata di cui la Cassazione prende atto nel segno del favor rei è l'annullamento senza rinvio della condanna emessa per insussistenza del fatto. 
AVV. GIUSEPPE CAPONE 
Avv. Giuseppe CAPONE

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