Mercoledì, 28 Novembre 2018 17:33

PACE FISCALE. DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

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Le novità in tema di pace fiscale presenti nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 riguardano anche la riapertura della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. La definizione agevolata delle liti tributarie sarà così congegnata: 
  • nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, resa sul merito ovvero sull'ammissibilità del ricorso, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 6 con il pagamento:
    1. della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria in primo grado;
    2. di un quinto dela valore della controversia in caso di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria nel giudizio di secondo grado.
    Inoltre, nel testo del Dl fiscale si legge: " le controversie relative unicamente agli interessi di mora e alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, resa alla medesima data e con il pagamento del 40% negli altri casi". 
    Viene poi sottolineato che sono ammesse alla pace fiscale le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 30 settembre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronunica definitva.
    AVV. GIUSEPPE CAPONE
     

     

    Avv. Giuseppe CAPONE

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