Mercoledì, 07 Novembre 2018 07:39

AVVISO DI ACCERTAMENTO NULLO SENZA DELEGA

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L'accertamento fiscale è nullo se l'Amministrazione non prova di avere validamente delegato il funzionario che ha firmato l'atto. Deve essere l'ufficio a provare che il funzionario che ha sottoscritto l'atto era legittimamente delegato. Gli accertamenti sono nulli se non sono sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. La sottoscrizione da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto privo di delega valida, non sodisfa il requisiito espressamente richiesto, a pena di nullità, dalla norma (art. 42 DPR 600/73).
La nullità legata ai vizi di sottoscrizione riguarda gli avvisi emessi sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva, in conseguenza del diretto rimando contenuta nel DPR n.633/72. Diversa situazione, infatti, attiene alla cartella esattoriale, al diniego di condono, all'avviso di mora o attribuzione di rendita, poichè in assenza di una sanzione di nullità espressamente prevista per legge, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che nell'ipotesi in cui sia contestata l'esistenza di uno specifico atto di delega da parte del capo dell'ufficio e/o l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva, incombe all'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo e l'assenza di vizi al riguardo. Si discute, infatti, di circostanze che coinvolgono direttamente l'Amministrazione che detiene la relativa documentazione e pertanto sarebbe difficile (o forse impossibile) per il contribuente potervi accedere autonomamente ed inoltre, il giudice nemmeno potrebbe attivare poteri istruttori. Tuttavia, è ormai pacifico che nel caso in cui il contribuente contesti il difetto di poteri del firmatario, l'amministrazione finanziaria deve dimostrare che il sottoscrittore era il capo dell'ufficio in persona oppure (circostanza assai più ricorrente) altro soggetto comunque appartenente alla carriera direttiva (quindi funzionario della terza area), delegato dal capo dell'ufficio. Ma in tale caso, il fisco deve anche produrre agli atti la delega che deve necessariamente essere: scritta, motivata, riferita ad un preciso soggetto, indicato per nome e cognome, riferita ad un preciso ambito temporale entro cui la delega è valida (la delega generica senza limiti di tempo non è valida). Insomma le deleghe in bianco non sono legittime.
AVV. GIUSEPPE CAPONE
Avv. Giuseppe CAPONE

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