Martedì, 12 Gennaio 2016 14:47

ISCRIZIONE A INPS DEI SOCI DI SRL E DI SOCIETA’ DI PERSONE

Scritto da  Maurizio Dal Mas

 

CIRCOLARE N. 02/2016

 

 

 

Oggetto: ISCRIZIONE A INPS DEI SOCI DI SRL E DI SOCIETA’ DI PERSONE

 

L’Amministratore paga i doppi contributi.

 

(Corte Costituzionale, sentenza n.15, 26/01/2012)

 

La Corte Costituzionale ha chiarito che il socio di una Srl commerciale, nell’ipotesi in cui rivesta anche la carica di amministratore, è tenuto al pagamento dei contributi alla gestione commercianti Inps per l’attività di socio, e alla Gestione separata collaboratori per l’attività di amministratore. La Corte ha quindi ripercorso le tappe della vicenda a partire dalla L. n.335/95, che ha disposto l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata Inps dei lavoratori autonomi, e dalla L. n.662/96 che ha previsto, per coloro che esercitano contemporaneamente varie attività autonome, l’iscrizione alla gestione relativa all’attività esercitata in misura prevalente. Sull’interpretazione di tale normativa si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.3240/10, a risolvere la questione con l’applicabilità del principio della prevalenza anche per coloro che, contemporaneamente, fossero soci e amministratori di Srl. Con il D.L. n.78/10, art.12, co.11, tuttavia, il Legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica della L. n.662/96, disponendo che il principio della prevalenza si applica solo per determinate attività autonome, dalle quali restano esclusi i rapporti di lavoro che richiedono l’iscrizione alla gestione separata. È in questo quadro normativo che si inserisce l’attuale sentenza della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.12, co.11, del D.L. n.78/10, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 111 e 117 Cost., ritenendo tra l’altro che la disposizione abbia efficacia retroattiva.

 

Recentemente la Corte di Appello de L’Aquila ha affermato, in contrasto con l’Inps, che il soggetto iscritto a una delle predette Gestioni, per effetto di un’attività esercitata con abitualità e prevalenza, non deve la contribuzione sul reddito conseguente alla partecipazione a una o più S.r.l. nelle quali lo stesso, non svolga alcuna attività. La Corte ha, inoltre, confermato il concorso alla base imponibile contributiva del reddito derivante dalla partecipazione in società di persone, in quanto per definizione il reddito d’impresa ex art. 6, c. 3 Tuir è attribuito per trasparenza ai soci.

 

 

La soluzione più prudente è rappresentata dal pagamento dei contributi in base alle indicazioni dell’Inps, seguito dalla domanda di restituzione.

 

 

INPS: operazione Poseidone

 

Dal 2009, l'operazione Poseidone ha fruttato all'istituto nazionale di previdenza sociale 20mila nuovi iscritti; nel 2010 i controlli hanno riguardato circa 120mila liberi professionisti e 450mila soci di società, un campione d'indagine individuato grazie a un confronto incrociato tra i dati in possesso dell'Inps e le dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate.  Dal 2011 l’Inps ha sta iscrivendo nella Gestione Commercianti anche i soci di società di persone sprovvisti di copertura previdenziale (soci di società di gestione immobiliare in particolar modo) che fino a qualche anno fa erano considerati non passibili di iscrizione previdenziale.

 

Ovviamente l’Istituto previdenziale sta cercando di “fare cassa” a tutti i costi recuperando contributi anche per le annualità pregresse (cinque anni addietro) con addebito di sanzioni ed interessi. Ovviamente contro tali iscrizioni d’ufficio è ammesso ricorso ma con tempi lunghi e risultati incerti.

 

Pertanto sollecitiamo tutti i clienti che rivestono la qualifica di SOCIO e/o AMMINISTRATORE  di Società di persone (SNC e SAS) nonché di Società a responsabilità limitata (SRL),  sprovvisti di copertura previdenziale nella Gestione Commercianti Inps, a prendere contatti con lo Studio per l’analisi degli specifici casi.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

 

Merate, 12 Gennaio 2016

  

Dal Mas dott. Maurizio

 

 

 

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