Lunedì, 21 Settembre 2015 09:05

Approvato il decreto fatturazione elettronica

Scritto da  Maurizio Dal Mas

 

 

Oggetto: APPROVATO IL DECRETO FATTURAZIONE ELETTRONICA

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 18 agosto 2015 il D.Lgs. n.127 del 5 agosto 2015 in materia di fatturazione per la cui attuazione, tuttavia, bisognerà attendere l’emanazione di alcuni decreti e provvedimenti e la cui decorrenza è prevista solamente a partire dal 2017.

 

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità introdotte.

 

 

 

Fatturazione elettronica

 

Per effetto di quanto previsto dall’art.1, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate, gratuitamente, metterà a disposizione delle imprese e/o dei lavoratori autonomi un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Lo scopo è quello di favorire la diffusione dell’utilizzo della fattura elettronica.

Con decreto ministeriale da emanarsi a cura del Mef, per specifiche categorie di soggetti, è messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'art.1, co.209, L. n. 244/07, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione di cui all'art.4, co.2, D.M. n. 55/13.

Il comma 2 prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2017, il Mef metta a disposizione dei soggetti passivi Iva il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle entrate, per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

Con decorrenza sempre dal 1° gennaio 2017 è data facoltà ai soggetti passivi Iva di optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il SDI. L'opzione decorre dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Le relative regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con un decreto del MEF, da emanarsi entro sei mesi a decorrere dal 2 settembre 2015, saranno stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate basate sul riscontro tra i dati comunicati e le transazioni effettuate.

L’omessa o incompleta trasmissione dei dati comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.11, co.1 D.Lgs.n. 471/97.

Art.1

 

Trasmissione telematica dei corrispettivi

 

Con decorrenza 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto e i soggetti a loro assimilati ai sensi dell'art.22 d.P.R. n. 633/72, potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L'opzione decorrerà dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino al termine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione, ai sensi dell'art.24, co.1 d.P.R. n.633/72, degli incassi nel registro dei corrispettivi.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, sempre con decorrenza 1° gennaio 2017, diviene obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

Anche in questo caso, sarà un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha delineare informazioni da trasmettere, modalità tecniche e termini, nonché a trovare le soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt.6, co.3, e 12, co.2 D.Lgs. n. 471/97.

 

Art.2

 

Incentivazione alla trasmissione telematica

 

Al fine di incentivare il più possibile l’opzione per la trasmissione telematica, è previsto il venir meno dei seguenti obblighi:

a. spesometro

b. comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;

c. comunicazione San Marino e

modello Intrastat.

Inoltre, i rimborsi annuali Iva di cui all'art.30 d.P.R. n. 633/72 sono eseguiti in via prioritaria, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’art.30, co.2, lett. a), b), c), d) ed e). Sono, inoltre, ridotti di un anno i termini accertativi; la riduzione, tuttavia, si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto Mef.

Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti Iva di minori dimensioni, da individuarsi con decreto Mef, l'Agenzia delle Entrate realizzerà un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:

a. l'obbligo di registrazione di cui agli artt.23 e 25 d.P.R. n. 633/72;

b. l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'art.38-bis d.P.R. n. 633/72. predetto decreto n. 633, del 1972.

Queste esenzioni si renderanno applicabili per il periodo di inizio attività e per il successivo biennio.

Artt.3,4 e 5

 

       

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

Merate, 21 settembre 2015

Firma

Maurizio dott. Dal Mas

Studi Professionali Associati

Consulenza Legale, Societaria, Tributaria e del Lavoro

Sede in Via De Gasperi 113 - 23807 MERATE (LC) P.I. 0.230.104.013.1 – Tel. 039. 990. 34.88.