Mercoledì, 17 Giugno 2015 09:52

L'accordo per il credito 2015

Scritto da  Maurizio Dal Mas

 

Oggetto: L’ACCORDO PER IL CREDITO 2015

 

 

 

Il nuovo “Accordo per il Credito 2015” firmato il 31 marzo 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:

 

  • “Imprese in Ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;

  • “Imprese in Sviluppo” per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

  • “Imprese e P.A.” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

     

 

Si ricorda alla gentile Clientela che già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato lo scorso 1° luglio 2013 e tutt’oggi in vigore fino al 30 giugno 2015. Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 2013, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare da parte degli istituti di credito all’Abi.

 

 

La natura delle operazioni oggetto dell’accordo “Imprese in Ripresa”

 

Dal 1° luglio 2015 l’iniziativa “Imprese in Ripresa” consente alle Pmi operanti in Italia che non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni di:

 

  1. sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei leasing immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei leasing mobiliari;

  2. allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni;

  3. allungare fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine;

  4. allungare fino a 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

    Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di mutuo e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell’arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche che hanno valutato positivamente l’impresa ai fini dell’accesso ad una delle misure citate si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi qualora l’impresa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale. Riepiloghiamo le caratteristiche essenziali delle misure oggetto dell’accordo “Imprese in Ripresa”:

     

 

Istanza

Modalità di fruizione della misura

Sospensione mutui o leasing (c.d. “moratoria Abi”)

Durante il periodo di sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di leasing comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà al più valutare una variazione del tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore a 75 punti base. Al termine della sospensione l’impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto.

Così come era già stato previsto dall’Accordo per il Credito 2013, anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale e identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate, possono essere oggetto della richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate.

Allungamento dei mutui ipotecari e chirografari

Il provvedimento dell’Abi chiarisce che l’incremento del tasso di interesse da applicare all’allungamento della durata di un contratto di mutuo (al massimo 3 anni per i chirografari e 4 anni per gli ipotecari) non può superare i 100 punti base. È consentita alle pmi richiedenti un’altra opzione per fruire dell’allungamento della durata dei contratti: qualora l’impresa avvii entro 12 mesi dall’atto di rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.

Allungamento delle scadenze del credito

Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili, e a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art.43 D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) possono essere richieste in relazione agli insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Tali operazioni sono realizzate allo stesso tasso di interesse previsto nel contratto originario, se le stesse non determinano oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.

 

 

 

L’accordo “Imprese in Sviluppo” e l’accordo “Imprese e Pubblica Amministrazione”

 

L’Abi ha istituito il plafond “Imprese in Sviluppo” che consente di praticare alle Pmi condizioni di accesso al credito vantaggiose per l’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione ovvero per fare fronte a nuovi ordinativi. Le banche aderenti si impegnano, inoltre, a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali un finanziamento di importo proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dalle imprese medesime, per finalità di sviluppo imprenditoriale.  Il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti sarà determinato sulla base di due elementi:

 

 

 

  • il costo della provvista per la banca;

  • uno spread in funzione della qualità dell’impresa e del progetto di investimento.

    L’Abi ha, inoltre, promosso la costituzione di uno specifico plafond per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle pmi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (“Imprese e Pubblica Amministrazione”), che può essere utilizzato mediante una delle seguenti modalità tecniche:

     

  • sconto pro soluto, anche con garanzia dello Stato;

  • anticipazione del credito (sia con cessione dello stesso, realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo, sia senza cessione).

 

I crediti oggetto di smobilizzo ai sensi del presente accordo devono essere “certificati” come certi, liquidi ed esigibili fruendo della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti vantati dalle Pmi. Nei casi di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, l’impresa si impegna a dare alla banca/intermediario finanziario mandato irrevocabile all’incasso del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Merate, 17 giugno 2015

Firma

Maurizio dott. Dal Mas

 

 

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