Martedì, 28 Aprile 2015 13:02

TFR in busta paga

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L’Istituto Nazionale di Previdenza, con la circolare n. 82/2015, ha fornito delucidazioni in merito alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) – c.d. t.f.r. in busta paga – decisa con la legge di stabilità 2015 (L.23/12/14, n. 190), all’art.1, commi da 26.

La legge prevede che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.

La manifestazione di volontà - che una volta espressa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 – può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

La norma prevede che l’integrazione richiesta venga liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Ai fini della relativa corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo del versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. - costituito ai sensi dell’art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006 - possono accedere a un finanziamento assistito da gara. Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS (di seguito, anche “Fondo di garanzia”) e, in ultima istanza, dallo Stato.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29, emanato ai sensi della legge di stabilità, disciplina le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di garanzia.

La richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro sottoscritto tra Associazione bancaria italiana (ABI) e i Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2015.

La circolare n. 82/2015 dell’Inps illustra la disciplina della materia e fornisce le istruzioni di seguito sintetizzate.

1.   Soggetti destinatari.

Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, ad eccezione dei soggetti specificamente elencati nel punto 1 della Circolare.

Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati.  Fatte salve queste esclusioni, sul piano generale, possono optare per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i dipendenti che, in conseguenza della scelta operata a seguito della riforma della destinazione del Tfr, hanno aderito, sulla base di modalità tacite o esplicite, alle forme pensionistiche complementari ovvero coloro il cui TFR è versato al Fondo di Tesoreria.

Nei confronti dei lavoratori che non esercitano l’opzione volta a ottenere la Qu.I.R., ovvero per coloro che non hanno le caratteristiche per accedervi, resta confermata, in materia di TFR, la disciplina prevista dall’art. 2120 c.c., così come modificata dalla legge n. 296/2006 e dal d.lgs. n. 252/2005 e dalle relative disposizioni amministrative.

2. Requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla Qu.I.R..

Ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi. Ulteriore requisito di natura oggettiva è costituito dall’assenza di disposizione del TFR, da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di finanziamento.

Si sottolinea come, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Dpcm, l’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della Qu.I.R. è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore, purché le medesime gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente mutuante.

3.       Misura della Qu.I.R..

La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/82 (0,50%), ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Dpcm, la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.

4.      Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R..

Ai fini dell’accesso alla liquidazione della Qu.I.R., i lavoratori aventi diritto sono tenuti a presentare  al datore di lavoro apposita istanza di accesso, predisposta secondo il modello allegato al Dpcm debitamente compilata e sottoscritta.  

5.      Liquidazione della Qu.I.R. attraverso l’accesso al finanziamento assistito da garanzia.

5.1.     Accesso al Finanziamento.

La legge di stabilità 2015 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, misure finalizzate a favorire l’accesso alle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione della Qu.I.R. con costi analoghi a quelli previsti dalla legge per la rivalutazione del TFR accantonato in azienda. Si ribadisce che possono accedere al Finanziamento i datori di lavoro che soddisfino ambedue i seguenti requisiti:

-numero di addetti inferiore a 50 unità. Detta condizione è riferita al datore di lavoro nel suo complesso;

-insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

Sul piano operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di lavoro, attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, debbono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento stesso.

Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’Istituto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l’Intermediario aderente all’Accordo-quadro.

Il contratto di finanziamento assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 385/1993, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che accede al finanziamento assistito da garanzia è tenuto a rivolgersi ad un unico Intermediario, anche nel caso di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R. La richiesta di finanziamento della Qu.I.R. può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori che ne abbiano fatto istanza ovvero una parte di esse, purché, in quest’ultimo caso, sia riferita all’intera posizione individuale del lavoratore.

L’intermediario deve comunicare tempestivamente all’Istituto l’avvenuta concessione del finanziamento e la relativa decorrenza, utilizzando l’apposita piattaforma elettronica messa a disposizione dall’Istituto.

5.2.      Rimborso del finanziamento assistito da garanzia.

L’art. 7, comma 1, del Dpcm fissa alla data del 30 ottobre 2018 il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia, secondo le modalità ed i criteri definiti nell’ambito dell’Accordo-quadro. Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia è previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso.

5.3.     Interruzione anticipata dell’erogazione del Finanziamento assistito da garanzia.

Le cause di interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia sono disciplinate dall’articolo 7 del Dpcm.

6.   Finanziamento del Fondo di garanzia ex art. 1, c. 32 legge 190/2014.

Lo specifico Fondo di garanzia - istituto presso l’INPS in forza della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 32 della legge di stabilità 2015, con dotazione iniziale, a carico del bilancio dello Stato, in misura pari, per l'anno 2015, a 100 milioni di euro - è alimentato dal gettito di un contributo in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini dell’erogazione della Qu.I.R. L’obbligo di versamento del predetto contributo opera con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R.

7.   Misure compensative. Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, all’erogazione della Qu.I.R. trova applicazione la misura compensativa di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni. Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al Finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 252/2005.

Nella Circolare n. 82/2015 dell’Inps si ricorda che, a far tempo dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n. 203/2005 (cfr. circolare n. 4/2008).

Al punto 8 della Circolare in esame vengono descritte le modalità di esposizione dell’erogazione della Qu.I.R. in UniEmens.

9. Intervento del Fondo di garanzia per i Finanziamenti concessi ai fini della liquidazione della Qu.I.R..

9.1       Condizioni.

A copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi per l’erogazione della Qu.I.R., è stato istituito presso l’INPS, uno specifico Fondo di Garanzia. Detto Fondo, a mente dell’art. 9, comma 2, del Dpcm, opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse. In caso di inadempimento del Fondo l’art. 1, comma 26, della citata legge di Stabilità, prevede che gli Intermediari possano escutere la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Sulle risorse del Fondo, l’Istituto è tenuto ad effettuare un accantonamento almeno pari al 2,6% annuo dell’importo di ciascun finanziamento concesso; detta somma pertanto non è disponibile per l’erogazione delle prestazioni. Il Fondo di garanzia interviene in tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso di insolvenza del datore di lavoro.

9.2      Domanda di intervento.  Datore di lavoro inadempiente. L’intermediario che intenda chiedere l’intervento del Fondo deve presentare la domanda trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione inviata a norma dell’art. 10, comma 1, del Dpcm, senza che lo stesso abbia provveduto al rimborso parziale o totale del prestito.

9.3       Surroga dell’Istituto.

L’intermediario finanziario è tenuto a rilasciare quietanza del pagamento ricevuto dal Fondo. L’Istituto è surrogato di diritto all’intermediario aderente nel privilegio di cui all’art. 46 del D.lgs. 385/93.

TESTO DELLA CIRCOLARE INPS.

Confimpresa Roma

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