Mercoledì, 18 Marzo 2015 13:19

Tremonti Quater - I chiarimenti tardivi dell'Agenzia delle Entrate

Scritto da  Maurizio Dal Mas

 

Studi Professionali Associati

Consulenza Legale, Societaria, Tributaria e del Lavoro

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CIRCOLARE N. 28/2015

 

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Oggetto: TREMONTI QUATER - I CHIARIMENTI TARDIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

 

Il Decreto legge “Competitività” (D.L. n.91/14) assegna alle imprese un credito d’imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l’agevolazione è stata da molti definita “Tremonti quater”, ancorché rispetto alle precedenti versioni l’attuale disposizione non riguarda né gli investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti.

 

Tale disposizione interessa gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.5/E del 19 febbraio 2015 ha fornito (in maniera non molto tempestiva visto che buona parte per periodo interessato dall’agevolazione è già trascorso) i chiarimenti applicativi di tale istituto.

 

 

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

 

 

Soggetti interessati

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali per l’attività commerciale esercitata.

L’agevolazione compete anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014).

Investimenti agevolabili

L’agevolazione spetta per gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO2007. Conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei beni agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, etc.).

Non rileva il codice attività del soggetto cedente.

Beni complessi

Nell’ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini dell’agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili).

Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell’agevolazione rileva l’acquisto di “parti e accessori” solo se espressamente inclusi nella divisione 28.

Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell’agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.

I beni agevolati devono essere:

·   “strumentali”, mentre sono esclusi i beni merce e i beni di consumo,

·   “nuovi”, quindi sono esclusi i beni già utilizzati (a meno che non siano beni dimostrativi, nel qual caso l’agevolazione è ammessa)

·   mentre non rileva l’effettiva entrata in funzione del bene.

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Importo minimo

L’agevolazione spetta con riferimento agli investimenti di importo almeno pari a 10.000 euro; tale limite deve essere verificato con riferimento a ciascun singolo investimento. Per la verifica di tale limite si devono tenere in considerazione anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio).

In caso di beni complessi, il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non inclusi nella divisione 28.

Modalità di realizzazione degli investimenti

L’agevolazione spetta:

·   per i beni acquistati da terzi

·   per i beni costruiti in economia

·   per i beni costruiti mediante contratto di appalto

·   per i beni acquisiti tramite leasing.

Calcolo della media

L’agevolazione spetta per l’eccedenza della media rispetto agli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo d’imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.

Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero.

Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l’individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto (quindi occorre prendere in considerazione solo i beni della tabella 28, strumentali e nuovi, di importo superiore a 10.000 euro).

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta, nel conteggio della media degli investimenti, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 il credito di imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta.

Il credito d’imposta

Una volta determinata l’eccedenza degli investimenti, a tale importo si applica la misura del 15% per il calcolo del credito d’imposta beneficiabile; tale credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti, tramite compensazione da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24.

Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.

Detto credito d’imposta, anche se indicato nel quadro RU del modello Unico, non è subordinato al limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti d’imposta.

Non si applica neppure la preclusione alla compensazione nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.

Cumulabilità

Tale credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni.

 

  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Merate, 18 marzo 2015

 

Firma

Maurizio dott. Dal Mas