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CIRCOLARE N. 22/2015
Oggetto: LE SANZIONI IN CASO DI ERRATO REVERSE CHARGE
Le novità legate alla Legge di Stabilità 2015 in tema di reverse charge impongono una ampia riflessione sulle conseguenze dell’errata applicazione del meccanismo della inversione contabile. In particolare occorre chiedersi, in assenza di una circolare esplicativa che voglia fare salvi tutti i comportamenti adottati tra il 1° gennaio e la data di emissione della stessa, come si verrà sanzionati, ad esempio, in caso di omessa fatturazione di operazioni soggette a reverse charge, omesso reverse charge senza assolvimento dell’imposta, omesso reverse charge con assolvimento dell’imposta.
La norma di riferimento in caso di non corretta applicazione dell’inversione contabile, e relativamente alle operazioni considerate soggette al meccanismo del reverse charge, è il comma 9-bis dell’art.6 D.Lgs n.471/97, il quale contempla le seguenti fattispecie e prevede le seguenti sanzioni:
- mancato assolvimento dell’imposta in reverse charge da parte del cessionario/committente, in tal caso il Legislatore ha previsto una sanzione fra il 100 e il 200% dell’Iva, con un minimo di 258 euro;
- irregolare addebito dell’Iva da parte del cedente/prestatore con omissione del versamento, in tal caso si applica la sanzione fra il 100 e il 200% dell’Iva con contestuale recupero dell’Iva non versata e obbligazione di pagamento delle sanzioni e dell’iva in solido tra committente/cessionario e cedente/prestatore;
- mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, si applica la sanzione tra il 5 e il 10% del corrispettivo con un minimo di 516 euro e obbligo del cessionario/committente di regolarizzare l’omissione con l’ulteriore obbligo, per il soggetto cessionario/committente, di emettere l’autofattura entro 30 giorni dal quarto mese successivo all’acquisto con l’applicazione del reverse charge;
4. irregolare assolvimento dell’imposta da parte del cessionario/committente ovvero del cedente/prestatore, si applica in tal caso la sanzione del 3% dell’Iva con riconoscimento del diritto alla detrazione, con obbligazione di pagamento delle sanzioni ed iva in solido tra committente/cessionario e cedente/prestatore.
Una tabella riepilogherà quanto detto:
Tipologia di errore |
Sanzione |
Obbligato |
mancato assolvimento dell’imposta in reverse charge |
tra il 100 e il 200 per cento dell’Iva, con unminimo di 258 euro |
cessionario/committente |
irregolare addebito dell’Iva da parte del cedente/prestatore con omissione del versamento |
tra il 100 e il 200 per cento dell’Iva |
in solido |
mancata emissione della fattura |
tra il 5 e il 10% del corrispettivo con unminimo di 516 euro e obbligo del cessionario/committente di regolarizzare l’omissione |
cessionario/committente |
irregolare assolvimento dell’imposta |
sanzione del 3% dell’Iva con riconoscimento del diritto alla detrazione |
in solido |
Quanto suddetto si rende applicabile ogni qual volta l’operazione soggetta al reverse sia stata effettuata in maniera non corretta. Ma cosa accade nel caso in cui si sia assoggettata a reverse una operazione che non ne aveva le caratteristiche oppure non si è provveduto ad effettuare l’inversione contabile su una operazione che ne aveva i requisiti? La Circolare n.12/E/08, come detto, ha limitato l’applicazione del disposto dell’art.6, co.9-bis D.Lgs. n.471/97 solamente alle operazioni che rientrano tra quelle soggette a reverse.
Si deve ritenere che in questi casi trovi applicazione il regime sanzionatorio ordinario, sempre disciplinato dall’art.6 del decreto citato, che prevede:
- la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta in caso di applicazione del reverse ad una operazione che non ne avesse i requisiti, con obbligo di versamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore;
- la sanzione pari al 100% dell’imposta al cessionario/committente che non abbia applicato l’inversione contabile ad una operazione che ne aveva i requisiti, a meno che lo stesso non abbia preventivamente provveduto al pagamento dell’imposta e alla regolarizzazione secondo il disposto dell’art.6, co.8 D.Lgs. n.471/97.
Anche qui una tabella sarà di chiarimento:
Tipologia di errore |
Sanzione |
Obbligato |
applicazione del reverse ad una operazione che non ne avesse i requisiti |
dal 100 al 200% dell’imposta e obbligo di versamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore |
cedente/prestatore |
Mancata applicazione dell’inversione contabile ad una operazione che ne aveva i requisiti |
100% dell’imposta al cessionario/committente |
cessionario/committente |
Si ricorda che agli errori ed omissioni di cui sopra può applicarsi l’istituto del ravvedimento operoso.
Si aggiunge, infine, una riflessione in ordine al problema della detrazione dell’iva effettuata in mancanza di registrazione della fattura integrata. Con apposita sentenza la corte di Giustizia Europea, chiamata dalla Corte di Cassazione ad esprimersi in merito, ha stabilito che l’esercizio della detrazione non può essere negato nel caso in cui alla mancata registrazione della fattura integrata non sia seguito un danno erariale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Merate, 26 febbraio 2015
Firma: Maurizio dott. Dal Mas