Martedì, 04 Novembre 2014 16:01

Circoscritta la comunicazione alla motorizzazione dei veicoli in comodato

Scritto da  Maurizio Dal Mas

 Studi Professionali Associati

Consulenza Legale, Societaria, Tributaria e del Lavoro

Sede in Via De Gasperi 113 - 23807 MERATE (LC)

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CIRCOLARE N. 98/2014

 

 

 

 

 

 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

 

CIRCOSCRITTA LA COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE DEI VEICOLI IN COMODATO

 

            Come noto, con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92.

 

 

 

In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto il nuovo comma 4-bis che prevede, in determinati “casi” individuati dal Regolamento attuativo, l’obbligo, in capo all’utilizzatore del veicolo, di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:

 

  • dell’intestatario della carta di circolazione;
  • della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.

    L’obbligo in esame decorre per gli atti posti in essere dal 3.11.2014 e il mancato adempimento comporta una multa pari a € 705 e il ritiro della carta di circolazione. Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, è comunque possibile comunicarli (l’eventuale omissione non è sanzionabile).

     

    Relativamente alla suddetta disciplina il MIT:

  • ha fornito i “primi” chiarimenti con la Circolare 10.7.2014, n. 15513 (si veda nostra circolare n. 92 del 10.10.2014);

  • con la recente Circolare 27.10.2014, n. 23743 ha specificato una serie di ulteriori aspetti riguardanti in particolare:

 

  1. il computo del periodo di 30 giorni di detenzione non abituale del veicolo;
  2. la decorrenza del termine di 30 giorni entro i quali effettuare la comunicazione di aggiornamento della carta di circolazione;

  3. l’intestazione temporanea del veicolo;

  4. la delega rilasciata al dante causa;

  5. il comodato dei veicoli aziendali;

  6. l’utilizzo di veicoli intestati al de cuius.

     

    Evidenziamo in questa sede le precisazioni fornite in relazione al solo punto 5, ossia il comodato di veicoli aziendali, rinviando ai contenuti della circolare per l’esame delle altre fattispecie.

     

    Comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni

    Posto che il comodato è “ope legis” un contratto a titolo gratuito, la Circolare n. 23743 in esame chiarisce innanzitutto che la sussistenza di un comodato è esclusa “ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo”.

    Di conseguenza l’obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli in disponibilità:

 

 

 

  • a titolo di “fringe benefit” poiché in tal caso, venendo meno la “gratuità”, non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);

  • ad uso promiscuo, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo;

  • a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale.

     

    Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti, anche a quelli:

  • concessi in comodato a soci / amministratori / collaboratori dell’azienda;

  • intestati all’imprenditore individuale se gli stessi costituiscono un bene strumentale dell’impresa. In tal caso il relativo comodato impone l’aggiornamento esclusivamente dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato comporta anche l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;

  • concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali “Aziende, Enti ed Organizzazioni”.

     

    Nella Circolare n. 23743 in esame il MIT precisa inoltre che:

 

 

 

  • la contestuale immatricolazione del veicolo e annotazione dei dati relativi al comodatario sarà possibile, “non appena sarà attivata la relativa procedura” a condizione che, in sede di immatricolazione, la data di scadenza del contratto di comodato sia “già certa”;

  • alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione in quanto il veicolo si presume rientrato nella piena disponibilità del comodante. È richiesta una nuova comunicazione soltanto qualora il veicolo sia concesso in comodato ad un nuovo soggetto;

  • la cessazione anticipata del comodato:

 

 

 

  • va comunicata solo se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza che lo stesso sia posto nella disponibilità del nuovo comodatario;

  • non va comunicata se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, è posto nella disponibilità di un nuovo comodatario. In tal caso sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato (e non la cessazione del precedente).

     

     

    Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

     

    Cordiali saluti.

    firma

    Merate, 4 novembre 2014

                                                                                            p. Dal Mas Dott. Maurizio