Lunedì, 29 Dicembre 2008 11:02

Autotrasporto conto terzi

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La nuova disciplina prevede che, a partire dalla data del 1° gennaio 2008, le imprese di trasporto, per esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, debbano, in alternativa:
a) aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un originale o unacopia conforme all'originale dell'atto di cessione debitamente registrato);

b) aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad euro 3, da altra impresa, che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un estratto cronologico o una copia del Certificato di Proprietà, dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà del cedente, come da fac-simile Allegato 1);
c) aver acquisito in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio) ed "immatricolato" autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione.
Si precisa che il termine "immatricolato" va necessariamente inteso come immissione in circolazione sia di un veicolo di prima immatricolazione, sia di un veicolo usato, fermo restando il rispetto della categoria euro 3.

Fonte: Ministero dei Trasporti

Confimpresa Roma

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