Martedì, 16 Febbraio 2010 21:52

Testo unico sicurezza: modifiche

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Il Consiglio dei Ministri n. 42 del 27 marzo ha approvato uno schema di decreto legislativo che modifica ed integra la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, proseguendo il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro).
Le principali novità sono state illustrate dal Ministro Sacconi in una conferenza stampa al termine del CdM, la cui registrazione è disponibile sul sito del Governo.

Il Ministro ha premesso di essersi mosso in continuità con la legge delega che ha originato il Testo Unico, e di essere intervenuto:
a) per correggere errori materiali dovuti alla rapidità con la quale si è redatto il testo;
b) per introdurre semplificazioni burocratiche ovunque fosse possibile;
c) per risolvere difficoltà operative emerse nei primi mesi di applicazione della norma;
d) per favorire un approccio sostanzialista al problema dell'insicurezza dei luoghi di lavoro, promuovendo una maggiore cultura dell'organizzazione del lavoro piuttosto che del rispetto formalistico delle norme.

Il Ministro si è detto convinto che solo sui modelli organizzativi - che potranno essere certificati dagli Enti Bilaterali- le parti sociali possono collaborare in modo permanente, ricordando per altro che la collaborazione tra le parti è fondamentale e che il Testo Unico era stato disapprovato da tutte le organizzazioni datoriali. Le modifiche proposte vanno anche nella direzione di un punto di equilibrio diverso.
Di seguito altri punti interessanti emersi dalla relazione di Sacconi:
viene potenziato il ruolo dell'Inail, al quale va la competenza sulla riabilitazione post-infortunio, in collaborazione con le strutture del SSN;
viene rivisto il meccanismo sanzionatorio, mantenendo inalterato l'impianto dell'arresto per i reati nel quale tale sanzione è esclusiva. Viene invece rivisto il confine tra sanzione amministrativa e penale, secondo il criterio succitato di violazione solo formale e violazione sostanziale.
quanto all'entità delle sanzioni amministrative, si è preso a riferimento quanto disposto dal D.Lgs 626/94, si è constato che le sanzioni si sono svalutate del 36%, e si è provveduto ad aumentare le sanzioni del 626 del 50%, con differenze in aumento ed in diminuzione rispetto a quanto previsto dal Testo Unico.
la chiusura di un'impresa rimane una procedura straordinaria che si aggiunge alle sanzioni per lavoro nero o per violazioni in materia di salute e sicurezza. Il parametro per la sospensione di "reiterazione" viene sostituito con quello di "violazione plurime", che consente la sospensione fin dal primo accesso ispettivo. Allo scopo di rafforzare la cogenza del meccanismo, viene eliminata qualsiasi discrezionalità dell'organo di vigilanza nell'applicazione della norma.
viene assicurata maggiore collaborazione tra i corpi ispettivi centrali e quelli regionali, favorendo la vigilanza delle zone maggiormente in ombra del sistema produttivo italiano;
viene abolita la raccolta delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio del lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, che aveva sollevato molte critiche fra i medici competenti.
Il testo, che sarà sottoposto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riceverà quindi il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari. 

Confimpresa Roma

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