Sabato, 10 Novembre 2018 18:24

PACE FISCALE. ATTENZIONE ALLE TASSE PRESCRITTE

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In un recente intervento alla Camera dei Deputati, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che i crediti che i diversi enti hanno affidato dal 2000 al 2017 prima ad Equitalia e poi all'Agenzia delle Entrate riscossione (subentrata il 2 luglio 2017) è pari ad 871 miliardi di euro. Tuttavia eliminando gli importi difficilmente recuperabili per varie ragioni, resterebbero solo 84,2 miliardi realmente recuperabili. Importo che scende ulteriormente a 50 miliardi secondo quanto dichiarato il 25 luglio scorso dal ministro dell'Economia, rispondendo ad una interrogazione parlamentare (dal Sole24ore del 14.08.2018). 
In altre parole, nonostante lo Stato vanti nei confronti dei cnontribuenti (cittadini e imprese) un presunto credito pari a 871 miliardi di euro, stando ai dati forniti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, solamente 50 miliardi di euro sarebbero dovuti realmente (in pratica poco meno del 6%). Pertanto, dati alla mano, si può affermare che i contribuenti potrebbero subire addidrittura un danno dall'adesione alla Pace Fiscale, in quanto gli stessi potrebbero finire col pagare debiti in realtà non dovuti. E' importante, quindi, che tutti i contribuenti prima di aderire a tali agevolazioni, si informino attentamente in merito alla loro situazione debitoria, al fine di comprendere se i debiti presenti sono realmente dovuti. E' possibile, infatti, che i debiti del contribuente non siano dovuti in parte perchè ad esempio il calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate dal concessionario della riscossione 8ex Equitalia ora Agenzia Entrate Riscossione) siano errati oppure addirittura prescritti. A tal proposito segnaliamo alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione:
- i contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL) si prescrizono nel termine di 5 anni (Corte di Cassazione n.23397 del 2016)
- gli interessi applicati sulle sanzioni tributarie sono illegittime (Corte di Cassazione ordinanza n.16533 del 22 giugno 2018)
AVV. GIUSEPPE CAPONE
Avv. Giuseppe CAPONE

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