Lunedì, 29 Ottobre 2018 08:28

L'ESDEBITAZIONE DEL FALLITO. POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE

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L'esdebitazione, cioè la possibilità di azzerare tutti i debiti dopo la chiusura del fallimento, è rimessa, secondo la Cassazione, alla valutazione discrezionale del giudice se questo si convince che i pagamenti effettuati, dopo la chiusura del fallimento, non siano stati sufficienti a soddisfare i creditori, rispetto a quanto complessivamente dovuto. 
Questa l'interpretazione della Corte di Cassazione con la sentenza n.17386 del 2015 che ha sancito il principio mutuato dall'articolo 142 comma 2 della legge fallimentare, secondo il quale "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali". 
Il riferimento alla soddisfazione, almeno parziale, dei creditori concorsuali attribuisce evidentemente al giudice un ambito di valutazione discrezionale quanto alla portata effettivamente satisfattiva, almeno parziale, delle ripartizioni. E, infatti, la parzialità, affermano i giudici di legittimità, può essere riferita non solo al numero dei creditori soddisfatti, sul totale di quelli ammessi, ma anche alla percentuale di pagamento dei singoli crediti, con la conseguenza che si sconta una inevitabile valutazione appunto discrezionale sull'idoneità della percentuale ottenuta dai creditori.
AVV. GIUSEPPE CAPONE
   
Avv. Giuseppe CAPONE

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