Lunedì, 29 Ottobre 2018 07:33

GLI EFFETTI DELLA SCISSIONE SOCIETARIA

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Ai fini della ripartizione della responsabilità per debiti anteriori, la scissione societaria non determina un beneficio di preventiva escussione del patrimonio della società scissa, ma soltanto un beneficium ordinis, cioè un benifcio cronologico, o di sequenza, che presuppone soltanto la costituzione in mora del debitore. 
Questa interpretazione della Corte di Cassazione con la sentenza 4455 del 2016 stabilisce un principio fondamentale per i creditori della società beneficiaria della scissione, i quali potranno rivalersi nei confronti di quest'ultima, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto dalla scissione alla società beneficiaria, determinandosi in tal modo la misura del credito azionabile nei confronti delle altre società partecipanti alla scissione. 
La norma presa a riferimento è l'articolo 2506 quater comma 3 del codice civile, secondo la quale "ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico".
Ciò comporta, pertanto, secondo la sentenza richiamata, che "per i crediti non soddisfatti dalla società cui fanno carico", esiste soltano un beneficium ordinis, che richiede esclusivamente la costituzione in mora del debitore.
La sussistenza, poi, di tale formale costituzione, è un accertamento di fatto che compete al giudice di merito anche nel caso in cui l'obbligazione è scaduta. 
La limitazione della responsabilità solidale delle società partecipanti al "valore effettivo del patrimonio netto", assegnato o rimasto alla società escussa, definisce la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie e non la misura della garanzia prestata dal debitore. 
Nell'operazione di scissione, quindi, ciascuna società di nuova costituzione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società alla quale il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per l'intero, mentre le altre ne rispondono soltanto nei limiti della quota di loro spettanza su quanto, al momento della scissione, era effettivamente disponbile per il soddisfacimento dei loro creditori.
AVV. GIUSEPPE CAPONE  
Avv. Giuseppe CAPONE

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