Statuto

STATUTO

 

Articolo 1
E' costituita l'Associazione nazionale di imprese denominata CONFIMPRESA: Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato.
All'Associazione possono aderire le imprese costituite in forma individuale o societaria, i professionisti ed i lavoratori autonomi, nonché i consorzi di imprese e le associazioni temporanee di imprese e le associazioni tra professionisti. Confimpresa è il sindacato della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato.
Confimpresa ha finalità di rappresentanza e tutela o opera per la qualificazione, l'affermazione e lo sviluppo delle imprese associate, anche con l’organizzazione di :

  • Iniziative politico-sindacale;

  • Iniziative di tutela sindacale e di firma di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

  • Iniziative di tutela fiscale e tributaria;

  • Attività e relazioni con le istituzioni europee, nazionali, regionali e locali;

  • Iniziative ed attività formativa per la diffusione della cultura d'impresa;

  • Formazione per la sicurezza in azienda, l'introduzione della qualità, l'utilizzo delle nuove tecnologie, la diffusione delle opportunità di sviluppo, la qualificazione professionale ed imprenditoriale e la formazione continua;

  • Iniziative di promozione con organizzazione di partecipazione collettiva e fiere, mostre, mercati, esposizioni ed altre iniziative per la promozione sia nazionali che internazionali;

  • Attività di organizzazione e promozione di sevizi per le imprese associate;

  • Convenzioni.

Per favorire in conseguimento delle finalità associative l'Assemblea di Confimpresa può deliberare l'affiliazione di altre associazioni, nonché l'adesione di Confimpresa ad altre associazioni.
L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.

Articolo 2
All'Associazione è conferita la rappresentanza sindacale degli associati, e la rappresentanza nei confronti di enti, istituzioni pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche.
Attraverso la rappresentanza l'Associazione realizza la tutela dei soci.

Articolo 3
L'Associazione può organizzare, direttamente o tramite strutture e professionisti tutti i servizi di interesse degli associati.
Ai servizi organizzati dell'Associazione possono accedere esclusivamente gli associati.

Articolo 4
Confimpresa può istituire sedi su tutto il territorio nazionale italiano ed all'estero.
L'istituzione di sedi sul territorio nazionale è di competenza della Direzione.
L'istituzione di sedi all'estero è di competenza dell'Assemblea.

Articolo 5
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea generale;
la Direzione;
la Presidenza.


Articolo 6
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione; si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare le linee strategiche dell'Associazione ed esaminare e deliberare sull'utilizzo delle risorse conferite dagli associati.
L'Assemblea si riunisce in seduta elettiva ogni quattro anni per eleggere i componenti la Direzione.
L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci, in prima convocazione, e sempre in seconda convocazione.

Articolo 7
La Direzione è l'organo che attua le linee strategiche deliberate dell'Assemblea annuale.
La Direzione è composta da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti, e ne fanno parte i componenti della Presidenza.
La direzione eletta resta in carica per cinque anni.
La Direzione delibera su tutte le materie di interesse dell'Associazione, escluso quanto espressamente riservato dal presente Statuto all'Assemblea generale.
La Direzione delibera l'entità della quota associativa annua.
Alla Direzione è demandato il potere di eleggere la presidenza, nominare il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario generale.
La Direzione delibera l'ammissione a socio dell'Associazione, su proposta della Presidenza.
La Direzione può delegare temporaneamente proprie competenze alla Presidenza.
Sulle competenze delegate dalla Direzione alla Presidenza, questa ultima relazionerà alla Direzione almeno semestralmente.
La Direzione si riunisce almeno ogni tre mesi.

Articolo 8
La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente e dal Segretario Generale.
La Presidenza esercita la rappresentanza degli associati e sviluppa l'attività politica dell'Associazione.
Per motivi di urgenza può assumere delibere di competenza della Direzione che, in ogni caso, devono essere assoggettate alla ratifica della Direzione entro i trenta giorni successivi.

Articolo 9
Il Presidente presiede le sedute degli organi associativi, l'assenza o l'impedimento del presidente trasferisce automaticamente la presidenza al Vice Presidente ed, in sua assenza o impedimento al componente più anziano.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.
Il Segretario generale è responsabile della gestione dell'Associazione e ne risponde direttamente alla Direzione.

Articolo 10
La Direzione ha il potere di emanare il regolamento operativo dell'Associazione e di verificarne l'applicazione da parete di tutte le articolazioni della Confederazione.

Articolo 11
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento è possibile con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati iscritti, riuniti in assemblea convocata con ordine del giorno che prevede tale eventualità.

Articolo 12
Tutti i soci hanno pari diritti nell'Associazione e possono, anche singolarmente, fare proposte in ordine alle iniziative politico-sindacali, ai servizi ed a tutte le altre attività organizzate o ritenute organizzabili dall'Associazione.

Articolo 13
All'interno dell'Associazione i soci possono organizzarsi per settori di attività.
Ai settori è demandata la funzione di svolgere studi e di avanzare proposte alla direzione in ordine alle politiche settoriali, ai servizi di promozione e sviluppo del settore ed alla nomina di rappresentanti dell'Associazione in Enti, organismi, commissioni ed altre istanze nelle quali è richiesta la presenza di rappresentanti dell'Associazione.

Articolo 14
Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, i settori possono autonomamente eleggere un organo di direzione settoriale con funzioni di governo delle attività di settore e di raccordo con la Direzione dell'Associazione.
Alla direzione dell'Associazione compete deliberare sulle risorse da destinare ai settori per lo svolgimento dell'attività di competenza degli stessi.

Articolo 15
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, ferma restando la competenza dell'Assemblea generale di apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto associativo.



Il presente STATUTO entra in vigore in data odierna (16 aprile 20012) e sostituisce ogni altro statuto associativo precedentemente adottato.