LA FORMAZIONE
dopo il nuovo Accordo Stato-Regioni approvato il 7 luglio 2016 .
Dobbiamo riconoscere che gli atti che nel tempo sono stati adottati in materia di formazione alla sicurezza sul lavoro erogata ai lavoratori, con l'approvazione e la pubblicazione “dell'accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi nei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, hanno formato un complesso di norme che ormai mettono tutti nella condizione di procedere con buona certezza operativa.
Questa nuova situazione ha, in parte, superato il dibattito aperto tra sindacati datoriali e dei lavoratori e tra addetti ai lavori, ridisegnando parti importanti delle linee guida operative, dei contenuti della formazione e delle modalità di erogazione della stessa.
Non meno importante consideriamo le precisazioni che sono state fatte sulle modalità di valutazione degli apprendimenti.
Sull'aspetto delle modalità di valutazione degli apprendimenti, da sempre siamo propugnatori del concetto che “alla buona formazione deve corrispondere un buon apprendimento verificato, documentato e certificato”.
Lo sosteniamo per la formazione frontale e lo affermiamo con forza anche per la modalità e-Learning: i moderni sistemi di studio se bene progettati, dai contenuti alle verifiche, hanno tutto il nostro riconoscimento per le facilitazioni che permettono di usufruirne, anche quando il discente ha ostacoli di distanza dalla sede di svolgimento dei corsi, e quando ricerca per la formazione tempi non interferenti con altre attività o momenti di migliore predisposizione mentale allo studio.
Come abbiamo affermato in premessa, oggi possiamo contare su maggiore chiarezza che ci permette di predisporre per le imprese ed i lavoratori sevizi formativi più accurati ed efficaci.
A nostro avviso resta completamente inesplorata una modalità formativa che, tenuto conto degli strumenti a disposizione dei lavoratori e dell'incremento culturale degli stessi, oggi può rappresentare una modalità formativa valida.
Ci riferiamo alla possibilità di riconoscere formalmente le competenze acquisite in attività professionali e con lo studio individuale, a lavoratori con esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni conseguite in relazione a situazioni di apprendimento formale.
Questa modalità già praticata per altri settori della formazione, come avviene in Regione Emilia Romagna ( Delibera di Giunta - N.ro 2006/530 - protocollato il 19/4/2006) con IL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, e prevede l'applicazione a qualifiche professionali varie ed importanti come può essere la figura dell'OPERATORE SOCIO SANITARIO.
Il sistema è finalizzato a formalizzare e a certificare le competenze possedute:
- da persone che hanno partecipato (in modo parziale o completo) ad un percorso formativo che preveda in esito il rilascio di un documento di formalizzazione e certificazione;
- da persone con esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni conseguite in relazione a situazioni di apprendimento formali, interessate ad ottenere un documento di formalizzazione e certificazione.
Il metodologia è possibile in presenza di protocolli di controllo e documentazione definiti, e con la previsione di una fase finale di verifica eseguita con dettaglio degli argomenti oggetto del riconoscimento e della certificazione delle competenze.
Non è molto diverso di quanto avviene nella formazione accademica: il discente acquisisce le conoscenze non solo con l'attività formativa frontale ma anche con studio individuale. Il momento di verifica (esame) permette di constatare se, effettivamente, il discente ha la preparazione adeguata per ricevere la certificazione.
Nella formazione normata dal d.lgvo 81/2008, si supererebbero anche situazioni che "costringono" soggetti con notevoli conoscenze già acquisite a "ripetere" senza arricchimento formativo.
Ad un caso concreto abbiamo assistito in questi giorni con il corso di PRIMO SOCCORSO ad un gruppo di farmacisti: per i discenti i contenuti del corso erano argomenti risaputi, ed in parte affrontati quotidianamente nell'attività di gestione della farmacia e, periodicamente, con gli aggiornamenti previsti per la professione di farmacista.
Da parte nostra riteniamo che la formazione tramite studio individuale, non esclusa dalla normativa sulla formazione per la sicurezza, possa già oggi essere certificata dagli enti di formazione dotati di adeguate procedure.
CONFIMPRESA, anche con l'obiettivo di essere aderente alla normativa, ma anche aperta allo sviluppo dei processi di formazione degli operatori della sicurezza, si è già dotata del sistema di acquisizione, verifica e certificazione della competizione, che nella fase di prima applicazione ha dimostrato di essere efficace ed in grado di individuare i reali livelli di formazione e di certificare positivamente quelli ritenuti validi.