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Statuto

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DI
CONFIMPRESA
Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell’Artigianato

Oggi 14 (luglio) luglio 2008, nei locali di via Gobetti, 27 in Bologna, alle ore 20.30 si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1 – variazioni staturie;
3 – adozione nuovo statuto;
4 – varie ed eventuali.

Il Presidente Dr. Riccardo Ghelli, constatata la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, dichiara valida l’Assemblea e chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante il Dr. Diego Giovinazzo.

Con riferimento al primo punto all’Ordine del Giorno il Presidente fa presente che si è reso necessario apportare alcune modifiche allo statuto dell’associazione, che provvede ad illustrare distribuendo ai presenti il documento predisposto dalla direzione associativa.

Gi intervenuto si soffermano sui punti che sono stati proposti alla modifica, fanno domande, osservazioni e proposte.

Alle domande seguono i chiarimenti richiesti, vengono accolte alcune proposte di modifica.
Il presidente chiede al segretario di distribuire il nuovo testo dello statuto con le modifiche recepite.

Tutti gli intervenuti ricevono copia del nuovo statuto.

Per poter procedere all’adozione del nuovo statuto il Presidente ne da lettura.
Il nuovo statuto messo ai voti con voto palese viene approvato all’unanimità.

Il nuovo statuto, viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Non essendoci altri punti all’o.d.g. e nessuna chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dell’assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 19,25, dopo lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente dell’assemblea          Il segretario verbalizzante
Dr. Riccardo Ghelli                            Dr. Diego Giovinazzo








Articolo 1
E' costituita l'Associazione nazionale di imprese denominata CONFIMPRESA: Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato.
All'Associazione possono aderire le imprese costituite in forma individuale o societaria, i professionisti ed i lavoratori autonomi, nonché i consorzi di imprese e le associazioni temporanee di imprese e le associazioni tra professionisti.
Confimpresa ha finalità di rappresentanza e tutela o opera per la qualificazione, l'affermazione e lo sviluppo delle imprese associate, anche con l’organizzazione di :
· Iniziative politico-sindacale;
· Iniziative di tutela fiscale e tributaria;
· Attività e relazioni con le istituzioni europee, nazionali, regionali e locali;
· Iniziative ed attività formativa per la diffusione della cultura d'impresa;
· Formazione per la sicurezza in azienda, l'introduzione della qualità, l'utilizzo delle nuove tecnologie, la diffusione delle opportunità di sviluppo, la qualificazione professionale ed imprenditoriale e la formazione continua;
· Iniziative di promozione con organizzazione di partecipazione collettiva e fiere, mostre, mercati, esposizioni ed altre iniziative per la promozione sia nazionali che internazionali;
· Attività di organizzazione e promozione di sevizi per le imprese associate;
· Convenzioni.
Per favorire in conseguimento delle finalità associative l'Assemblea di Confimpresa può deliberare l'affiliazione di altre associazioni, nonché l'adesione di Confimpresa ad altre associazioni.
L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.
Articolo 2
All'Associazione è conferita la rappresentanza sindacale degli associati, e la rappresentanza nei confronti di enti, istituzioni pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche.
Attraverso la rappresentanza l'Associazione realizza la tutela dei soci.
Articolo 3
L'Associazione può organizzare, direttamente o tramite strutture e professionisti tutti i servizi di interesse degli associati.
Ai servizi organizzati dell'Associazione possono accedere esclusivamente gli associati.
Articolo 4
Confimpresa può istituire sedi su tutto il territorio nazionale italiano ed all'estero.
L'istituzione di sedi sul territorio nazionale è di competenza della Direzione.
L'istituzione di sedi all'estero è di competenza dell'Assemblea.
Articolo 5
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea generale;
la Direzione;
la Presidenza.

Articolo 6
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione; si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare le linee strategiche dell'Associazione ed esaminare e deliberare sull'utilizzo delle risorse conferite dagli associati.
L'Assemblea si riunisce in seduta elettiva ogni quattro anni per eleggere i componenti la Direzione.
L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci, in prima convocazione, e sempre in seconda convocazione.
Articolo 7
La Direzione è l'organo che attua le linee strategiche deliberate dell'Assemblea annuale.
La Direzione è composta da un minimo di tre ad un massimo di quindici imprenditori associati.
La direzione eletta resta in carica per cinque anni.
Fanno parte di diritto della Direzione i componenti la Presidenza.
La Direzione delibera su tutte le materie di interesse dell'Associazione, escluso quanto espressamente riservato dal presente Statuto all'Assemblea generale.
La Direzione delibera l'entità della quota associativa annua.
Alla Direzione è demandato il potere di eleggere la presidenza, nominare il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario generale.
La Direzione delibera l'ammissione a socio dell'Associazione, su proposta della Presidenza.
La Direzione può delegare temporaneamente proprie competenze alla Presidenza.
Sulle competenze delegate dalla Direzione alla Presidenza, questa ultima relazionerà alla Direzione almeno semestralmente.
La Direzione si riunisce almeno ogni tre mesi.
Articolo 8
La Presidenza è composta dal Presidente e da due Vice Presidenti.
La Presidenza esercita la rappresentanza degli associati e sviluppa l'attività politica dell'Associazione.
Per motivi di urgenza può assumere delibere di competenza della Direzione che, in ogni caso, devono essere assoggettate alla ratifica della Direzione entro i trenta giorni successivi.
Articolo 9
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.
Il Presidente presiede le sedute degli organi associativi.
L'assenza o l'impedimento del presidente trasferisce automaticamente la rappresentanza al Vice Presidente più anziano ed, in sua assenza o impedimento all'altro Vive presidente.
Il Segretario generale partecipa ai lavori degli organi associativi senza diritto di voto.
La Presidenza può delegare al Segretario generale la rappresentanza dell'Associazione e l'attuazione delle decisioni politiche.
Il Segretario generale è responsabile della gestione dell'Associazione e ne risponde direttamente alla Direzione.
Articolo 10
La Direzione ha il potere di emanare il regolamento operativo dell'Associazione e di verificare l'osservanza dello stesso da parte di tutte le articolazioni della Confederazione.
Articolo 11
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento è possibile con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati iscritti, riuniti in assemblea convocata con ordine del giorno che prevede tale eventualità.
Articolo 12
Tutti i soci hanno pari diritti nell'Associazione e possono, anche singolarmente, fare proposte in ordine alle iniziative politico-sindacali, ai servizi ed a tutte le altre attività organizzate o ritenute organizzabili dall'Associazione.
Articolo 13
All'interno dell'Associazione i soci possono organizzarsi per settori di attività e/o federazioni.
Ai settori ed alle federazioni è demandata la funzione di svolgere studi e di avanzare proposte alla direzione in ordine alle politiche settoriali, ai servizi di promozione e sviluppo del settore o della federazione ed alla nomina di rappresentanti dell'Associazione in Enti, organismi, commissioni ed altre istanze nelle quali è richiesta la presenza di rappresentanti dell'Associazione.
Articolo 14
Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, i settori o le federazioni possono autonomamente eleggere un organo di direzione settoriale o federale con funzioni di governo delle attività di settore o della federazione e di raccordo con la Direzione dell'Associazione.
Alla direzione dell'Associazione compete deliberare sulle risorse da destinare ai settori o alle federazioni per lo svolgimento dell'attività di competenza degli stessi.
Articolo 15
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, ferma restando la competenza dell'Assemblee generale di apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto associativo.

Il presente STATUTO entra in vigore in data odierna (14 luglio 2008) e sostituisce ogni altro statuto associativo precedentemente adottato.