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L’invito bonario vale come avviso di accertamento




Atto impugnabile dinanzi al giudice tributario


L’invito bonario vale come avviso di accertamento


L’avviso bonario è valido quale avviso di accertamento o di liquidazione, anche quando manca dei requisiti formali richiesti dalla legge per la cartella di pagamento.


Con la sentenza n. 25699/2009 la Corte di Cassazione ha sentenziato che l’avviso bonario vale come avviso di accertamento, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della C.T.R. Lazio che aveva invece annullato la cartella di pagamento notificata ad una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.


In tema di contenzioso tributario - precisa la Suprema Corte - sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto.


E continua: che non assume rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento» ovvero la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente.



Autore: Ettore Negrini
Allegato n 1: Sentenza_cassazione 25699_2009.pdf


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