Diego Giovinazzo

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Lunedì, 01 Ottobre 2012 13:28

Ferrara

Sede Provinciale:

Responsabile: Andrea Cavalieri Foschini

Lunedì, 01 Ottobre 2012 13:27

Rimini

Sede Provinciale (da organizzare):

Presidente f.f. : Dr. Diego Giovinazzo

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Piacenza

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Parma

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Lunedì, 01 Ottobre 2012 13:19

Potenza

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Teramo

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Pescara

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Lunedì, 01 Ottobre 2012 13:12

L'Aquila

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Martedì, 18 Settembre 2012 07:16

APPRENDISTATO: nuove regole.

Con un tasso di disoccupazione che nei primi mesi del 2012 ha superato il 30%, la “questione giovanile” è divenuta una priorità assoluta.
Il Rapporto Istat 2012 rileva che la “mobilità ascendente si è ridotta” e, anzi, per le nuove generazioni - soprattutto i figli della classe media - sono aumentate le probabilità di sperimentare una “mobilità discendente”. Due milioni sono i ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione (gli ormai famosi Neet, "Not in Education, Employment or Training”) e la quota di coloro che tra i 25 e i 34 anni restano a vivere con i genitori si è attestata al 41,9%, quasi dieci punti percentuali in più rispetto al 1993.
La difficile e lunga transizione dal mondo dell’istruzione e della formazione a quello del lavoro è una delle principali criticità italiane, che alimenta grandi sacche di disoccupazione intellettuale, spesso di lunga durata. Per non parlare della difficoltà di trovare, anche a distanza di anni, un’occupazione coerente con il proprio titolo di studio.
Numerosi studi hanno messo in evidenza che il lavoro viene spesso ricercato attraverso reti amicali e informali. L’impegno delle istituzioni è potenziare e qualificare la rete degli operatori che incrociano la domanda e l’offerta di lavoro. Non parliamo solo dei Centri per l’impiego ma anche dei servizi di placement scolastici ed universitari.
Il portale di Cliclavoro nasce anche per venire incontro alle esigenze dei giovani. Per far fronte a questa emergenza sociale, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha adottato diversi strumenti:

La riforma contenuta nella Legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dall'art. 46bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto legge  22  giugno  2012,  n.  83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), infatti, valorizza fortemente il contratto di apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro (art. 1, comma 1, lett. b).

  • S’introduce un meccanismo che collega l’assunzione di nuovi apprendisti (da parte di chi ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori almeno pari a 10) al fatto di averne confermati in servizio al termine del percorso formativo nell’ultimo triennio il 30% fino al 18 luglio 2015 e il 50% successivamente, pena la considerazione degli apprendisti assunti in violazione come lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
  • Si prevede la durata minima di sei mesi del periodo di apprendistato (ferma restando la possibilità che i CCNL prevedano una durata inferiore per lo svolgimento di attività stagionali).
  • Dal 1° gennaio 2013 e per le imprese che occupano almeno 10 unità, il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate deve essere di 3 a 2. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Inoltre, il datore di lavoro che non abbia dipendenti o che ne abbia al massimo due, non può assumere più di tre apprendisti. Tale requisito non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
  • Vengono ricompresi gli apprendisti tra i soggetti che possono beneficiare dell’assicurazione per l’impiego (ASpI).
  • S’introduce un obbligo di contribuzione (pari all’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) in favore dell’assicurazione per l’impiego (ASpI) per il datore di lavoro che assume un apprendista.
  • E' esclusa la possibilità di assumere apprendisti, per il tramite di un’Agenzia per il lavoro, con un contratto di somministrazione a termine. E', invece, possibile somministrare a tempo indeterminato, in tutti i settori produttivi, uno o più lavoratori in apprendistato.

Il contratto di apprendistato si configura come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e finalizzato alla formazione all’occupazione degli stessi.
Il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l’attività svolta, s’impegna a formare l’apprendista attraverso fasi di insegnamento pratico e tecnico-professionale.  Il Testo Unico approvato a settembre 2011 e la Riforma del Mercato del lavoro approvata il 28 giugno 2012 hanno innovato profondamente la precedente disciplina introdotta nel 2003.
L’inserimento in azienda tramite apprendistato è sostenuto da notevoli incentivi economici e normativi.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto di determinati principi nonché, per i profili formativi, alle Regioni e alle Province autonome.
Il contratto deve avere forma scritta e contemplare, entro i 30 giorni dalla stipulazione, un piano formativo individuale. E’ previsto il divieto della retribuzione a cottimo e quello di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Vi è la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.
Al termine del periodo di formazione è possibile che il rapporto prosegua come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure che una delle parti receda dal contratto con preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. La Legge 92/2012 ha specificato che nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

L'apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.
Il Testo Unico contempla tre tipi di contratti di apprendistato:

  1. per la qualifica e per il diploma professionale;
  2. professionalizzante o contratto di mestiere;
  3. di alta formazione e ricerca.

A. Il primo è finalizzato a conseguire un titolo di studio nell’ambiente di lavoro ed è diretto ai più giovani, quelli compresi nella fascia d'età tra i 15 e i 25 anni.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.


B. Il secondo è finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale ed è destinato a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Può essere stipulato anche da enti pubblici.
La durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché la durata della parte formativa del contratto (comunque non superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano) sono definiti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni.


C. L’Apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato a conseguire titoli di istruzione secondaria superiore e terziaria, compresi i dottorati di ricerca, la specializzazione tecnica, nonché a svolgere il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche ed è destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni.
Può essere stipulato anche da enti pubblici.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le parti sociali e una serie di altri organi istituzionali tra cui le università e altre istituzioni scolastiche.
In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione potrà essere stabilita da apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo tratto da pubblicazione del Ministero del Lavoro.

Pene più severe contro famiglie e imprese che impiegano immigrati irregolari. Ma anche la possibilità di salvarsi e regolarizzare il lavoratore presentando una dichiarazione di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre.

Roma, 9 agosto 2012 -  Entra in vigore oggi la nuova normativa che introduce sanzioni e provvedimenti per chi da' lavoro a cittadini di Paesi terzi sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, introduce dunque sanzioni piu' dure per chi da' lavoro a immigrati irregolari e la possibilita', per gli stranieri vittime di sfruttamento, di denunciare i loro aguzzini ottenendo un permesso di soggiorno umanitario.
Ma e' anche una chance per imprese e famiglie che impiegano clandestini 'in nero' di autodenunciarsi, regolarizzare il rapporto di lavoro, con apposita domanda da presentare tra il 15 settembre e il 15 ottobre, evitando cosi' sanzioni e dando un permesso di soggiorno ai lavoratori.
La platea delle persone interessate - secondo una stima del governo - e' di circa 150mila lavoratori. In base alla normativa, che recepisce una direttiva Ue, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo forfettario di mille euro e, quando verranno chiamati a stipulare il contratto di soggiorno, dovranno anche dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi. Ai lavoratori, che dovranno anche dimostrare di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, verra' rilasciato un permesso di soggiorno. "Il messaggio che vogliamo dare non e' quello di una sanatoria, tipica di un paese dove si pensa che alla fine tutto si aggiusta e dove invece tutto si scassa...La questione dell'immigrazione va deideologizzata, uscendo dalla corta logica dell'emergenza", aveva detto il ministro per l'Integrazione Andrea Riccardi, intervenendo nei giorni scorsi a un convegno sul tema.
"In una fase di crisi economica e di tensione sociale, guai a introdurre guerre fra poveri" aveva avvertito il ministro, sottolineando l'esigenza di "dire basta a leggi severe e conseguenti adattamenti indebiti alla realta': occorre invece uscire dall'illegalita' e dallo sfruttamento dell'immigrazione e ora c'e' l'occasione per fare una scelta di legalita' da parte dei datori di lavoro". "Veniamo, purtroppo, da anni di politica troppo gridata e poco pensata sull'immigrazione", aveva constato Riccardi. "Adesso, miriamo ad aggredire e a ridurre lo spread fra legalita' e realta', fra quello che si vede e cio' che resta sommerso".
Il decreto stabilisce che il nulla osta al lavoro potra' essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti condannato per determinati reati tra i quali: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della stessa o di minori da impiegare in attivita' illecite; l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Se i documenti presentati per ottenere il permesso di soggiorno risultassero ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, si procedera' con una revoca del nulla osta al lavoro che sara' comunicata al ministero degli Affari Esteri tramite collegamenti telematici.
Le pene previste per i datori di lavoro possono aumentare nel caso in cui il numero dei lavoratori occupati sia superiore a tre, o quando si tratta di minori o di lavoratori sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento. In quest'ultima ipotesi, il questore potra' rilasciare allo straniero, che abbia presentato denuncia e che cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, uno speciale permesso di soggiorno.
Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria mirata a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l'esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi. Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le specifiche violazioni. L'art.5, comma1, del provvedimento dispone infatti - entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore - l'adozione di un decreto attuativo a firma del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e con il ministro dell'Economia, contenente le modalita' di presentazione della domanda e i limiti di reddito del datore di lavoro, richiesti per l'emersione del rapporto.
La dichiarazione di emersione potra' essere fatta dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti che, alla data del 9 agosto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente. La dichiarazione potra' essere presentata, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo le modalita' che saranno stabilite dal decreto. Sono esclusi dalla procedura i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto, in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, dal comma 8 della disposizione transitoria.

 

Giovedì, 02 Agosto 2012 10:18

Locorotondo

Sede Comunale

Responsabile:
Ing. Francesco NEGLIA
Consigliere:
Ing. Alfonso PISANO
Consigliere:
Per. Ind. Angelo NEGLIA

18 luglio 2012 ore 9.00 - "Albero Varone" Sessa Aurunca - Maiano Strada Provinciale 124 - Evento GRATUITO "Responsabilità Sociale Condivisa e Agricoltura Sociale: opportunità e buone prassi per lo sviluppo sostenibile".

PER REGISTRARSI E PARTECIPARE.

NON UNA LEGGE: al Ministero del Lavoro bastano 2 circolari per delegittimare i sindacati degli imprenditori:

- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 13/2012 (prot. n. 37/0010434/MA007.A001 del 5 giugno 2012);

- Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 37/10310/MA0003.A004 del 1 giugno 2012

CONFIMPRESA  E CICAS di concerto in UNAIT non accettano la riduzione di democrazia voluta dal MINISTRO DEL LAVORO:
  signora Fornero su quale testo della COSTITUZIONE ha studiato ?
 

 

Martedì, 12 Giugno 2012 14:54

Paghe on line

L'ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA CON UNA PROCEDURA GUIDATA.

Un gruppo di consulenti a disposizione per assisterti nei casi particolari.
Una reale possibilità per ridurre i costi e per semplificare gli adempimenti relativi alle paghe.

Per saperne di più  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Utenti già registrati:  AREA GESTIONE PAGHE

 
Lunedì, 11 Giugno 2012 08:59

ISVACECOP

Venerdì, 18 Maggio 2012 15:10

TURISMO


in fase di pubblicazione


Cittadini ed imprenditori DISPERATI si suicidano! altri che si sentono vessati reagiscono con la violenza contro funzionari e uffici di Equitalia.
I politici non si rendono conto che tutto ciò è stato scatenato da loro: LOTTA ALL'EVASIONE hanno chiamato la campagna denigratoria contro i piccoli imprenditori; controlli a tappeto hanno chiamato i bliz spettacolari in presa diretta TV. E la stampa, che riferisce irresponsabilmente e con disinformazione, ritiene di avere fatto correttamente il proprio dovere. Noi pensiamo che il governo ed i  politici,  INCAPACI di prendere provvedimenti equi, si sono resi RESPONSABILI del clima di violenza che aleggia sul Paese.
Violenza quindi scatenata dalla violenza:
- la violenza del Governo che scarica su cittadini ed imprenditori l'incapacità di assumere provvedimenti di RIDUZIONE DELLA SPESA;
- violenza di un Governo tecnico che governa con la POLITICA DI COLPIRE I PIU' DEBOLI;
- violenza di un governo che controlla i registratori di cassa dei commercianti presentandosi con LA PISTOLA;
- violenza di un Governo ed un Parlamento che permettono ad Equitalia di applicare, anche per un solo giorno di ritardo, sanzioni del 30%;
- violenza di un Governo che non paga i propri debiti verso i cittadini e, quando qualcuno minaccia di COMPENSARE (che vuol dire solo: tolgo da ciò che ti devo dare cio che tu mi devi dare), lo apostrofa da FOMENTATORE DELL'EVASIONE.
Onorevole senatore professore Mario Monti: QUANDO INIZIANO I PROVVEDIMENTI PER L'EQUITA' ?

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