OMESSO VERSAMENTO IVA. IL GIUDIZIO DI FATTO FA SALVO L’IMPUTATO

Riportiamo di seguito una interessante pronuncia della COrte di Cassazione in tema di omesso versamento dell'IVA.
La Corte di Cassazione si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità di adempiere del contribuente e la rilevanza penale dei suoi comportamenti. E arriva ad una sentenza che riafferma la possibilità di escludere la punibilità in tema di omessi versamenti IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito. 
Con la sentenza n.49666/2015 la Cassazione ha infatti annullato con rinvio al giudice di meirto un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. Il contribuente (società) aveva proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento. La società affermava di essere stata impedita ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità ad essa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situazione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle varie imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione, infatti, a seguito di un'argomentata motivazione, supportata da ampia documentazione allegata, mossa dalla società ricorrente innanzi al Tribunale del Riesame, chiamato al dissequestro dei beni, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla condotta omissiva che presuppone l'esistenza della possibilità di adempiere al pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far questo avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà di adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità di adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione.
Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. 
Ma la Cassazione ha deciso in maniera discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossiblità di adempiere e non chiudere il processo. 
AVV. GIUSEPPE CAPONE
 
Avv. Giuseppe CAPONE

Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.