IN CASO DI CRISI AZIENDALE con rischio di FALLIMENTO, avere già redatto un PIANO DI RISANAMENTO assicura la solvibilità di impegni come atti, pagamenti, garanzie e contratti in esecuzione.
La LEGGE FALLIMENTARE ( R.D.6 marzo 1942, N. 267 all'Art. 67 , co.,3 lett. d ) esclude infatti dall'azione revocatoria tutti gli atti, pagamenti e garanzie concessi su un bene del debitore sulla base di un piano volto al riequilibrio della situazione finanziaria dell'azienda, che però deve essere ATTESTATA da un professionista con i requisiti di Legge che dovrà certificare la capacità di risanamento tenendo conto della situazione contingente.
Pertanto deve necessariamente essere implementato un ITER e LINEE GUIDA ben specifiche.
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