La Conferenza Stato Regioni ha approvato nella seduta del 7 luglio 2016, l'accordo che stabilisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.; accordo ai sensi del D.Lgs. 28/8/1997 n. 281
L'accordo interviene individuando ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione, individuando i soggetti formatori ed il relativo sistema di accreditamento, i requisiti dei docenti, i requisiti organizzativi dei corsi, la metodologia di insegnamento e di apprendimento e, in maniera dettagliata sull'articolazione, sugli obiettivi e sui contenuti del percorso formativo nonché sulle caratteristiche e sulla conservazione dei verbali d'esame.
Sono indicati i criteri per il riconoscimento della formazione pregressa e per l'aggiornamento periodico.
Interessante la modifica all'allegato XIV del D.Lgs. 81/08 che elimina il numero massimo dei partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell'aggiornamento della formazione dei CSP/CSE.
L'accordo interviene inoltre, con le disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incisivamente nei seguenti ambiti:
- requisiti dei docenti;
- formazione del DL che assuma i compiti di SPP;
- formazione del medico competente;
- formazione dei pubblici ufficiali incaricati e di pubblico servizio;
- formazione dei lavoratori somministrati;
- mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex art. 37 paragrafo 3;
- e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37;
- organizzazione dei corsi in materia di SSL;
Per approfondimenti o supporto per gli adempimenti, inviare messaggio all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.