Mercoledì, 15 Aprile 2015 10:06

Al via .. VOLUNTARY DISCLOSURE!

Scritto da  Maurizio Dal Mas

 

 

Oggetto: AL VIA VOLUNTARY DISCLOSURE

 

 

 

Con l’emanazione della Circolare n.10/E dello scorso 13 marzo, è possibile valutare con maggiore compiutezza il tema della Voluntary Disclosure, vale a dire la possibilità di regolarizzare la detenzione di capitali all’estero (non correttamente segnalata nel quadro RW del modello Unico) e la mancata tassazione dei redditi connessi.

 

Unitamente alla c.d. regolarizzazione internazionale, la norma consente anche una sanatoria delle violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014 (c.d. Voluntary nazionale) da parte dei soggetti non tenuti alla compilazione del quadro RW.

 

In sostanza, i tratti fondamentali della procedura sono rappresentati dalla possibilità di ottenere dei benefici in termini di riduzione delle sanzioni, a fronte dell’integrale pagamento delle imposte dovute; il tutto, nell’ottica della piena trasparenza nei confronti del Fisco, diversamente dalle precedente pratiche di scudo fiscale, che invece consentivano l’anonimato.

 

 Soggetti interessati

 

Sono interessati ad approfondire la tematica i soggetti che tenuti alla compilazione del quadro RW; quindi, trattasi di persone fisiche, enti non commerciali, societĂ  semplici, associazioni professionali, trust e titolari effettivi degli investimenti o delle attivitĂ  estere.

 

Va segnalato che sono interessati alla procedura anche gli eredi dei soggetti che abbiano commesso le violazione, ovviamente per il solo comparto delle imposte e non delle sanzioni, che risultano non trasmissibili agli eredi.

 

 Adempimenti necessari

 

Ai fini di cogliere gli effetti premiali della sanatoria, risulta necessario presentare una specifica istanza, corredata da una relazione di accompagnamento dettagliata e dalla documentazione probatoria.

 

Fornita così la fonte di innesco, si attiverà un procedimento di confronto con l’Agenzia, finalizzato alla determinazione delle somme dovute ed alla sottoscrizione dei relativi atti.

 

Si segnala che, ovviamente, la procedura richiede una attenta valutazione preliminare finalizzata alla sufficienza dei documenti ed alla coerenza dei medesimi, oltre che alla corretta individuazione dei redditi soggetti a tassazione.

 

Infatti, l’attivazione “alla cieca” può determinare forme indebite di autodenuncia che debbono assolutamente essere evitate.

 

 I periodi di imposta interessati dalla sanatoria

 

La regolarizzazione può riguardare periodi di imposta molto remoti nel tempo, a seconda della ubicazione delle attività estere. A titolo indicativo, riportiamo la tabella elaborata dall’Agenzia per fornire un quadro di sintesi.

 

Luogo di detenzione

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Paese non black list

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Paese black list con accordo (*)

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Paese black list

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

(*) L’ipotesi vale solo se ricorrono congiuntamente specifiche condizioni previste dalla norma; diversamente si applicano le regole dei Paesi black list

 

 

 

Si rammenta, che tra il mese di febbraio e di marzo 2015 hanno stipulato accordi con l’Italia i seguenti paesi: Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco.

 

 

 

Determinazione degli imponibili di riferimento

 

L’iter normale richieda la individuazione puntuale degli imponibili di riferimento, circostanza che può richiedere uno sforzo non indifferente, specialmente nelle ipotesi di redditi derivanti da investimenti di natura finanziaria.

 

In alternativa, qualora la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo di imposta non ecceda i 2 milioni di euro, è possibile richiedere all’Agenzia la quantificazione forfetaria del rendimento in misura pari al 5%, con assoggettamento ad aliquota del 27%.

 

 

 

L’ammontare delle sanzioni

 

Si è già detto che l’aspetto premiale della Voluntary consiste nella riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la mancata compilazione del quadro RW e la mancata dichiarazione dei redditi.

 

Per quanto attiene la mancata compilazione del quadro RW, le sanzioni di riferimento sono le seguenti:

 

 

 

Luogo di detenzione

2013

2012

2011

2010

2009

2008*

2007

2006

2005

2004

Paese non black list

3%

3%

3%

3%

3%

-

-

-

-

-

Paese black list con accordo**

3%

3%

3%

3%

3%

-

-

-

-

-

Paese black list

6%

6%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

(*) per i paesi black list, per il periodo d’imposta 2008 si applica la sanzione del 6% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009; in caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 5%

(**) se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalla norma

 

  

 

Nel caso di atteggiamento collaborativo del contribuente, le sanzioni sono ulteriormente ridotte alle seguenti misure:

 

 

Luogo di detenzione

2013

2012

2011

2010

2009

2008*

2007

2006

2005

2004

Paese non black list

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

-

-

-

-

-

Paese black list con accordo

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

-

-

-

-

-

Paese black list

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

(*) per i paesi black list, per il periodo d’imposta 2008 si applica la sanzione del 3% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009; in caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 2,5%

 

 

La definizione agevolata consente poi di ridurre la sanzione ad 1/3.

 

Per quanto riguarda le imposte sui redditi dovute sui redditi prodotti all’estero, il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni di 1/4 e, per conseguenza:

 

  • nel caso di detenzione in paese non black list: sanzione del 100% (133,33 x 75%);

  • nel caso di detenzione in paese black list con accordo: sanzione del 100% (133,33 x 75%);

  • nel caso di detenzione in paese black list: sanzione del 200% (266,66 x 75%).

     

    Tali misure possono poi essere ridotte:

  • ad 1/6, nel caso in cui il contribuente aderisca all’invito al contraddittorio;

  • ad 1/3, laddove si attivi la procedura di accertamento con adesione.

     

    Stante la estrema complessitĂ  della materia, le possibili ricadute di natura penale ed il termine di scadenza ad oggi fissato per il mese di settembre 2015, si invitano i Sigg.ri Clienti interessati a prendere al piĂą presto contatto con lo Studio al fine di concordare un incontro esplorativo cui seguiranno eventuali successivi approfondimenti.

    In ogni caso, si raccomanda la massima trasparenza nella esposizione della situazione, al fine di consentire di suggerire la migliore strategia possibile, valutando anche eventuali alternative con lo strumento del ravvedimento operoso.

 

 

Lo Studio rimane a completa disposizione. Per ogni ulteriore chiarimento, Vi preghiamo di contattare il dott. Dal Mas.

 

Cordiali saluti.

 

Merate, 15 aprile 2015

 

Firma

Maurizio dott. Dal Mas