Mercoledì, 22 Ottobre 2014 14:52

Scadenza al 30.10 per la comunicazione beni ai soci e finanziamenti 2013

Scritto da  Maurizio Dal Mas

 

 

 

 

 

Studi Professionali Associati

Consulenza Legale, Societaria, Tributaria e del Lavoro

Sede in Via De Gasperi 113 - 23807 MERATE (LC)

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Oggetto: SCADENZA AL 30.10 PER LA COMUNICAZIONE BENI AI SOCI

 

                 E FINANZIAMENTI 2013

 

 

 

A seguito del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 16 aprile 2014, è previsto che entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:

 

  • ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;

  • ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;

  • ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;

  • per i beni utilizzati dai familiari dell’imprenditore.

 

Secondo quanto chiarito dalla C.M. n.24/E/12, i familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’art.5, co.5 Tuir, pertanto, sono tali “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

 

È, quindi, fissata al prossimo 30 ottobre 2014, nella maggior parte dei casi, la scadenza per la comunicazione dei dati relativi al 2013.

 

 

 

Comunicazione dei beni

 

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2013 (anche solo per una parte dell’anno), anche se la concessione aveva avuto inizio precedentemente: infatti, se perdura il godimento nel 2013 scatta l’obbligo di comunicazione.

 

 

 

Nel modello occorre indicare:

 

  • la tipologia di bene concesso in utilizzo;

  • i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l’immobile);

  • il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall’art.51 Tuir);

  • il corrispettivo per l’utilizzo.

 

 

 

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

 

  • l’utilizzo che viene fatto del bene;

  • la durata della concessione (data di inizio e fine).

 

 

 

È confermato che non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:

 

  • hanno un valore non superiore ad €3.000, al netto dell’Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell’utilizzo)

  • sono compresi nella categoria residuale “altro” prevista dal decreto (ovvero sono diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

     

    Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un PC o un tablet della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).

    La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex art.67 del Tuir) da tassare in capo all’utilizzatore. Se, invece, viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

     

    Sono, inoltre, previste alcune esclusioni oggettive:

 

  • i beni concessi in godimento agli amministratori (qui pare senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/ amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per tale utilizzo;

  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);

  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale (quindi l’imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);

  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

 

 

Comunicazione dei finanziamenti

 

Oltre alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell’impresa.

 

La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione (2013), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).

 

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

 

Si consideri il seguente esempio:

 

  • il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di €50.000 alla società da lui partecipata;

  • il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a €20.000;

  • l’Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.

    La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l’invio da parte del singolo soggetto.

    Non è previsto l’obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superi il valore annuo di €3.600.

    Per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.

    Per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, ecc.).

    Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2013 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.

    Di particolare importanza è la verifica della soglia per l’obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell’imprenditore.

     

 

Esempio

 

Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta srl nel corso del periodo di imposta 2013 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:

·         26 gennaio: finanziamento € 8.000;

·         22 maggio: finanziamento € 9.000;

·         8 settembre: restituzione € 15.000.

Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2013 è pari a € 2.000, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l’importo di € 17.000 indicando la data del 22 maggio 2013.

 

 

 

La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, in quest’ultimo caso in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Si ritiene che l’esonero possa riguardare, di fatto, le sole imprese individuali in contabilità semplificata laddove il conto corrente sia utilizzato promiscuamente anche per esigenze personali o familiari.

 

Le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall’art.2514 del Codice civile (cooperative a mutualità prevalente), che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull’accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti (dati già comunicati all’Anagrafe tributaria tramite il modello 770).

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

 

 

 

 

 

Merate, 20 ottobre 2014

 

 

 

Dal Mas Dott. Maurizio