Lunedì, 18 Marzo 2013 09:19

Sostanze chimiche ECHA pareri dal RAC proposta restrizione cromo (IV)

Scritto da  A. Galasso

HELSINKI – Il RAC Comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA, Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha adottato sei pareri di classificazione ed etichettatura (CLH), due opinioni su richiesta del direttore esecutivo e un parere su una proposta di restrizione.

Su proposta dell’Austria il Mandipropamid, fungicidautilizzato in agricoltura, è stato classificato come tossico a lungo termine pe l’ambiente acquatico, Aquatic Chronic 1 con fattore M1.

Il Fenoxaprop-p-ethyl, utilizzato come erbicida nell’agricoltura, è stato classificato quale sostanza che può causare danni al rene in caso di esposizione prolungata o ripetuta, molto tossica per gli organismi acquatici con effetti duraturi acuti ea lungo e inserito in categoria 1 in quanto può provocare una reazione allergica della pelle.

Su proposta dei Paesi Bassi all’Isoxaflutole, erbicida utilizzato in agricoltura che ha già una classificazione armonizzata di cui all’allegato VI del regolamento CLP come una sostanza che è sospettata di nuocere al feto e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata è stato assegnato un fattore M 10 per la classificazione acquatica acuta e 100 per la classificazione acquatica cronica.

Il Sorbato di potassio, utilizzato come biocida, su proposta della Germania è stato classificato quale sostanza che provoca grave irritazione oculare, ma non per l’irritazione della pelle.

Il Tricalcico diphosphide, utilizzato come rodenticida in agricoltura ha già una classificazione armonizzata di cui all’allegato VI del regolamento CLP come una sostanza che, a contatto con l’acqua, libera un gas tossico e infiammabile che può accendersi spontaneamente, mortale in caso di ingestione (classificazione minima) e molto tossico per gli organismi acquatici (fattore M di 100). Il RAC ha proposto di classificarlo quale sostanza che causa gravi lesioni oculari e irritante per la pelle secondo la direttiva sulle sostanze pericolose, fatale se inalato e sostanza che libera gas molto tossici a contatto con acidi.

Il RAC ha concluso che i dati forniti dalla proposta della Norvegia di classificare FTOH 08:02 non sono sufficienti per concludere una classificazione quale sostanza che può danneggiare il nascituro.

In merito alla richiesta del direttore esecutivo dell’ECHA di emettere un parere sul progetto di revisione della ECHA chiamato Valutazione delle nuove prove scientifiche inerenti DINP e DIDP in relazione alla voce 52 dell’allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) che coinvolge il Diisononilftalato e il Diisodecilftalato nei giocattoli e negli articoli di puericultura il RAC ha concluso che il rischio per i bambini di mettere in bocca giocattoli e articoli di puericultura che contengono  il DINP e il DIDP non può essere escluso se le restrizioni vigenti vengono revocate.

Su richiesta del direttore esecutivo dell’ECHA, RAC ha approvato infine un progetto di parere sull’Arseniuro di gallio che viene utilizzato nel settore della microelettronica. Il comitato ha valutato le informazioni aggiuntive relative alla tossicità per la riproduzione e ha deliberato che non è giustificata una sua classificazione  quale sostanza che può danneggiare la fertilità (1B Repr.).

Infine il comitato per la valutazione dei rischi ritiene giustificata la proposta ECHA di limitare l’immissione sul mercato e l’uso di deodoranti e tavolette per WC  contenenti 1,4-diclorobenzene. Secondo la conclusione il RAC individua un rischio sia per gli utenti domestici sia professionali.

Sempre in merito all’utilizzo del 1,4-diclorobenzene in deodoranti e tavolette per WC anche il SEAC, Comitato ECHA per l’analisi socioeconomica, ha approvato un progetto di parere sulla proposta di restrizione. La consultazione sarà lanciata a marzo e il Comitato dovrebbe adottare il suo parere definitivo nel giugno 2013.

Nel corso della sua 18 ª riunione il SEAC ha inoltre sostenuto la proposta danese di limitare il cromo (VI) in articoli in cuoio. Rispettando l’iter procedurale, compreso il periodo di regime transitorio, la restrizione di cromo (VI) in articoli in cuoio potrebbe entrare in vigore nella prima parte del 2015.

Per approfondire:
RAC concludes nine scientific opinions
SEAC concludes on scientific opinions for two restriction proposals

fonte: Daria De Nesi