Venerdì, 23 Novembre 2012 12:30

TERMINI DI PAGAMENTO: MASSIMO 30 giorni

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Transazioni commerciali, dall'1 gennaio 2013 pagamenti in 30 giorni

Solo in casi eccezionali il termine può arrivare a 60 giorni, sempre che l'accordo sia espresso in forma scritta e non risulti «gravemente iniquo» per il creditore. Prevista inoltre una maggiorazione dell'1% degli interessi legali moratori.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 19 con il quale viene recepita in Italia la Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione della delega prevista dallo Statuto delle imprese.

Dal 1° gennaio 2013, il termine di 30 giorni indicato nei contratti tra le imprese, che è stato anticipato rispetto a quello fissato dalla Direttiva per il 16 marzo, potrà essere derogato fino a un massimo di 60 giorni, sempre che l'accordo sia in forma espressa ovvero per iscritto e non risulti «gravemente iniquo» per il creditore. Per quanto riguarda i contratti in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione sarà possibile fissare un termine legale di pagamento fino a un massimo di sessanta giorni in due casi: per le imprese pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul mercato; per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. A eccezione di tali casi, viene lasciata facoltà alle parti di concordare, anche in questo caso in forma scritta, un termine superiore a 30 giorni ma comunque non superiore a 60 giorni, se questo termine risulta oggettivamente giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell'accordo.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, prevede inoltre una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento.

Anche tra imprese private l'addebito degli interessi di mora è automatico e computato al tasso Bce maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono concordare l'applicazione di un tasso diverso.

Diego Giovinazzo

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