Domenica, 17 Febbraio 2008 03:34

Contribuenti minimi

Scritto da 

Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per chi possiede determinati requisiti e per coloro che nel 2007 hanno applicato il regime della franchigia (art. 32 bis, DPR n° 633/72). Ciò significa che questi contribuenti possono dal 1° gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

I contribuenti, invece, che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/8) barrando nel quadro B, la casella denominata “Contribuenti minori”.

Chi sono i "contribuenti minimi"
Imprese individuali e professionisti singoli che
nell'anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)
iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2).

Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000).

Attenzione: Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche i contribuenti "minimi in franchigia" che avevano optato per il regime ordinario

Chi non è un "contribuente minimo"
Non possono essere considerati contribuenti minimi:
- le imprese individuali e i professionisti singoli che nell'anno precedente:
- anno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro
- hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
- hanno effettuato cessioni all'esportazione
- hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
- le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)
- le imprese individuali e i professionisti singoli che iniziano l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2).

Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 euro (4/12 di 30.000).

Inoltre non possono essere contribuenti minimi:
- i non residenti
- chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva
• Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del dPR n. 633 del 1972);
• Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
• Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
• Editoria (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
• Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
• Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo c. del dPR n. 633/72);
• Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dPR n. 640/72 (art. 74, sesto c. del dPR n. 633/72);
• Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter. del dPR n. 633/72);
• Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge 413/91);
• Vendite a domicilio (art. 25- bis, comma 6, del dPR n. 600/73);
• Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41/95);
• Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41/95).

I vantaggi del nuovo regime fiscale

Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

E´ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.

Attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori.

Resta soltanto obbligatoria:
- la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- la certificazione dei corrispettivi;
- la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
- la titolarità di un conto corrente bancario o postale.

L'opzione per il regime ordinario
I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Dopo tre anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale.
L'opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con effetto dal periodo d’imposta successivo.

La cessazione dal regime dei "minimi"
Dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione
Dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l'Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall'inizio del periodo di imposta

Fonte: Articolo tratto dal sito dell'Agenzia delle Entrate

Confimpresa Roma

Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.