Mercoledì, 17 Febbraio 2010 02:24

SICUREZZA LAVORO: ACCERTAMENTI OBBLIGATORI

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La conferenza permanente Stato-Regioni, con provvedimento dello scorso 18 settembre, ha stabilito le modalità operative con le quali effettuare gli ACCERTAMENTI OBBLIGATORI sull’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope per i lavoratori appartenenti ad alcune categorie già in precedenza individuate, fra i quali ricadono: conduttori di carrelli elevatori, operatori di macchine operatrici, autisti di veicoli per i quali è necessaria la patente C, D o E, addetti all’impiego di gas tossici.
Va osservato che è prevista la non idoneità temporanea al lavoro qualora si accerti l’assunzione delle sostanze, indipendentemente dalla situazione di tossicodipendenza. Per i nuovi assunti questi accertamenti sono obbligatoriamente effettuati PRIMA DELL’AVVIO DELLA MANSIONE A RISCHIO, ma sempre dopo l’assunzione.

La procedura di effettuazione degli accertamenti si articola in due livelli: il primo livello si compone di una visita generale e di un test rapido di screening (sulle urine) effettuati dal medico competente, mentre il secondo (solo in caso di positività) prevede l’invio al SERT (Servizio Tossicodipendenze delle ASL). Di norma il test di primo livello è effettuato con frequenza annuale. In alternativa al test rapido può essere effettuato il semplice prelievo delle urine e la consegna del campione a laboratori autorizzati, e probabilmente questa strada sarà quella più scelta almeno per il primo periodo.
Gli obblighi sono abbastanza articolati e richiedono la collaborazione fra azienda e medico. In primo luogo si deve rilevare che il provvedimento obbliga di fatto alcune aziende (es. nell’autotrasporto) alla nomina del medico competente, anche in assenza di rischi specifici. In questo caso infatti il pericolo è di natura “pubblica”, cioè è legato alla possibilità di incidenti indotti da sostanze psicotrope o stupefacenti.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Medico Competente una lista dei lavoratori da esaminare, in quanto ricadenti nelle mansioni citate. Inoltre il datore di lavoro deve segnalare quei casi in cui ritiene opportuna la ripetizione del test prima della scadenza annuale (nel caso abbia indizi o sospetti sulla assunzione di sostanze stupefacenti – naturalmente questa comunicazione deve essere fatta in maniera estremamente riservata).
Il Medico, entro 30 giorni dalla ricezione della lista, stabilisce il programma degli accertamenti; le date della visita vengono comunicate al lavoratore con un preavviso non superiore ad un giorno.
Nel caso in cui, senza giustificato motivo, il lavoratore non si presenti al controllo, viene SOSPESO CAUTELATIVAMENTE DALLA MANSIONE A RISCHIO, e riconvocato entro 10 giorni.
Anche in caso di positività alle sostanze il lavoratore è ugualmente SOSPESO DALLA MANSIONE e inviato al SERT per gli ulteriori accertamenti.
Nel caso di ulteriore positività la condizione di SOSPENSIONE DALLA MANSIONE viene confermata e il lavoratore può essere riammesso solo dopo essere stato sottoposto ad un MONITORAGGIO CAUTELATIVO con test almeno una volta al mese (in date non programmate) per almeno 6 mesi, con esito negativo. Anche dopo il rientro alla mansione, per almeno 6 mesi, il medico dovrà programmare controlli a sorpresa.
Diverso è il caso in cui il SERT accerti anche la presenza di uno stato di TOSSICODIPENDENZA: in questo frangente si attiva immediatamente un percorso terapeutico e di riabilitazione, e dovrà essere garantita la possibilità del lavoratore di conservare il posto di lavoro ai sensi art. 124 del DPR 309/90.
Le sostanze sulle quali sono previsti i test sono:
* OPPIACEI METABOLITI
* COCAINA METABOLITI
* CANNABINOIDI (THC)
* AMFETAMINA, METANFETAMINA
* MDMA
* METADONE
* BUPRENORFINA
In sintesi ci troviamo di fronte ad una piccola rivoluzione per moltissime aziende (quasi sempre le aziende manifatturiere hanno almeno un carrellista o un autista) che richiede un certo impegno e una collaborazione sempre più stretta con il Medico Competente, il quale a sua volta dovrà organizzarsi per la gestione di questo nuovo aspetto. E’ anche l’occasione per formalizzare l’elenco dei lavoratori addetti all’uso di carrelli e macchine operatrici, cosa già opportuna anche perché si tratta di mansioni che richiedono una specifica formazione.

Autore: Dott. Marcello Mattioli

Confimpresa Roma

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