Mercoledì, 17 Febbraio 2010 01:27

Sicurezza, la procedura è via web.

Scritto da 

Più tempo per la comunicazione all'Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il primo appuntamento con il nuovo obbligo introdotto con la riforma del T.u. sicurezza (il dlgs n. 81/2008) potrà essere adempiuto entro il 16 maggio (anziché il 31 marzo), con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008. L'adempimento interessa datori di lavoro e dirigenti di aziende del settore pubblico e privato. In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa di 500 euro. È quanto stabilisce, tra l'altro, la circolare Inail n. 11/2009 che ha fornito le istruzioni operative al primo appuntamento con la comunicazione annuale.

Un nuovo adempimento
Il nuovo obbligo è stato introdotto dalla recente riforma della sicurezza sul lavoro, da cui ha preso vita il vigente T.u. sicurezza (il dlgs n. 81/2008). L'articolo 18 del provvedimento, infatti, stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti, i quali organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e le competenze a essi conferite, devono comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali rappresentanti sono designati ed eletti nelle aziende e/o nelle singole unità produttive, secondo criteri e modalità fissate all'articolo 47 del medesimo T.u.. Rientrano, pertanto, nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti (se tale compito rientra nelle competenze attribuite, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro) di qualsiasi settore privato e pubblico. L'Inail (circolare n. 11/2009) ha inoltre precisato che sono esclusi dall'obbligo le amministrazioni e gli istituti espressamente indicati dall'articolo 3, comma 2 del T.u. sicurezza, riservandosi di fornire indicazioni specifiche (forze armate e di polizia, vigili del fuoco)
La comunicazione
L’adempimento Comunicazione annuale all’Inail dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Termini - La comunicazione va effettuata entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello di riferimento. Per l’anno 2008, il termine è stato prorogato al 16 maggio
Obbligati L’obbligo di comunicazione ricade sui datori di lavoro ovvero i dirigenti di qualsiasi settore, privato e pubblico.
Modalità - La comunicazione deve essere effettuata in via telematica, secondo la procedura on-line predisposta dall’Inail. Eccezionalmente può essere inoltrata tramite fax (numero 800657657)
Sanzioni - Per le violazioni all’obbligo di comunicazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro
Termini e modalità di comunicazione
La comunicazione all'Inail ha cadenza annuale e va effettuata con riferimento alla singola azienda e per ciascuna unità produttiva in cui, eventualmente, si articola la azienda stessa nella quale opera il rappresentante dei lavoratori (o anche più rappresentanti). La comunicazione deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine, l'istituto assicuratore ha predisposto un'apposita procedura on-line per la segnalazione di tali nominativi, accessibile dal sito dell'Inail attraverso il «Punto Cliente» (www.inail.it). L'inserimento in procedura può essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009. Per gli anni successivi, sarà possibile confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà essere effettuata una nuova segnalazione.
L'Inail ha precisato che, in considerazione dell'esigenza di normalizzazione delle comunicazioni, è necessario che coloro che prima dell'emanazione della circolare con le istruzioni operative (12 marzo 2009) hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax, devono provvedere a rieffettuare la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, utilizzando il format e la relativa procedura on-line. Qualora per problemi tecnici la comunicazione non potesse avvenire mediante utilizzo della procedura on-line, potrà essere inviata eccezionalmente al fax 800657657, utilizzando l'apposito modello predisposto (può essere richiesto presso le sedi dell'istituto o scaricato dal sito dell'Inail). In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.
Aziende e p.a. assicurate all'Inail
Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo Inail che non abbiano ancora provveduto a effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono: collegarsi al sito www.inail.it; selezionare «registrazione»; accedere alla sezione «registrazione ditta»; inserire nell'apposita maschera il codice utente e il pin1.
L'Inail provvederà a inviare a mezzo posta alla ditta un pin2 che, unito al pin1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito. Dopo aver effettuato il primo accesso ai servizi di punto cliente, inseriti i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda e aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione «dichiarazione Rls». Per le aziende e amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo Inail già registrate, effettuando l'accesso ai servizi di punto cliente, potranno visualizzare la procedura dichiarazione Rls.
Consulenti del lavoro
Il datore di lavoro può anche decidere di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti il nuovo obbligo, affidandosi a un consulente del lavoro. In questo caso, se il consulente del lavoro è già autorizzato all'accesso su «Punto Cliente», avrà la possibilità di procedere all'inserimento dei nominativi dei Rls, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta a Inail, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione. Se la ditta/pubblica amministrazione ha già fatto la registrazione può fornire al consulente del lavoro il codice cliente e il codice pin per gli adempimenti. Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all'utente una stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti.
Modifica dei dati
La procedura telematica on-line prevede una specifica funzione «modifica» da utilizzarsi in caso di necessità di cambiare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione. Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione preesistente.
Di Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette - 30 Marzo 2009

Autore: Daniele Cirioli
Fonte: ItaliaOggi Sette

Confimpresa Roma

Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.