Mercoledì, 04 Marzo 2020 07:43

Esdebitazione

Scritto da 

Secondo la sentenza del Tribunale di Genova del 3 febbraio 2020, l’organismo di composizione della crisi, quantunque legato da uno stretto rapporto fiduciario con il debitore istante, a beneficio del quale è tenuto a svolgere una prestazione di carattere latamente consulenziale, è chiamato a censurare esplicitamente come illegittime o non attuabili delle proposte che non soddisfano i requisiti legali ovvero non sono sostenibili economicamente.

La sentenza n. 273/2020 emessa dal Tribunale di Genova in data 3 febbraio 2020, occupandosi, negandola nel caso specifico, di una presunta responsabilità professionale di un commercialista investito del ruolo di compositore della crisi, offre degli interessanti spunti sull’interpretazione della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e, in modo particolari, su taluni degli interrogativi che essa solleva.

In particolare ci soffermiamo su alcuni chiarimenti forniti dal Tribunale riguardo gli aspetti principali della procedura di sovraindebitamento sui processi esecutivi pendenti. Sul punto, si è evidenziato che:

· l’inibitoria è un provvedimento di competenza esclusiva del giudice delegato, suscettibile di essere trasmesso al giudice dell’esecuzione soltanto a scopi informativi;

· qualora il giudice delegato disponga la sospensione del processo esecutivo, il giudice dell’esecuzione non può che prenderne atto ed è soltanto legittimato ad autorizzare il compimento degli atti urgenti, ai sensi dell’art. 626 c.p.c.;

· nel caso sia stato proposto un accordo per la ristrutturazione del debito, il giudice delegato, nel fissare l’udienza per la verificazione del consenso, è tenuto (e, quindi, non semplicemente facoltizzato) a disporre la sospensione dei processi esecutivi in corso e a stabilire che non possano iniziarne di altri (art. 10, 2° comma, lett. c);

· siffatto provvedimento, invece, non è affatto obbligatorio laddove l’istante presenti un piano del consumatore, nel qual caso l’eventuale sospensione non è obbligatoria, ma facoltativa, richiede una specifica iniziativa del debitore e, in ogni caso, non deve necessariamente investire tutti i pendenti processi esecutivi, ma può riguardare anche soltanto taluni di essi (art. 12-bis, 2° comma);

· la ragione di codesta diversità di trattamento risiede nella circostanza che la ristrutturazione del debito, essendo un procedimento di natura smaccatamente consensuale, implica la raccolta di una certa quantità di consensi presso il ceto creditorio e, quindi, è opportuno che la situazione venga cristallizzata per consentire a ciascuno dei creditori di esprimersi sull’opportunità e sulla convenienza economica dell’offerta;

· al contrario, il piano del consumatore, potendo essere imposto dal giudice ai creditori e, quindi, assumendo dei caratteri propriamente eteronomi ed autoritativi, esige la paralisi dei soli processi esecutivi che, in ragione delle loro specifiche peculiarità, siano idonei, se coltivati, a pregiudicare il proposito concordatario.

 

 

 

Avv. Giuseppe CAPONE

Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Articoli correlati (da tag)