Giovedì, 01 Novembre 2018 09:04

LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' NON IMPEDISCE IL FALLIMENTO

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Se la procedura fallimentare è già stata avviata, non è necessario che venga notificato un ulteriore ricorso proposto da un secondo creditore richiedente il fallimento. Questo perchè il ricorso proposto da un secondo creditore non fa venire meno il diritto di difesa, quando il procedimento prefallimentare è già in corso. L'imprenditore poi, anche se ha cessato l'attività d'impresa, non può invocara la capienza del patrimonio personale per sottrarsi al fallimento: non gli si applica il regime estintivo delle società in quanto la cesazione della qualità di imprenditore individuale non è formale ma è sostanziale e anche nell'accertamento dell'insolvenza non valgono le regole delle società in liquidazione. 
Non si applica il regime estintivo previsto dall'articolo 2495 del codice civile per le società in quanto l'imprenditore individuale non è diverso rispetto alla persona fisica che svolge l'attività imprenditoriale. Infatti la conclusione della sua qualità di imprenditore non è mai legata all'espletamento di particolari formalità e questo differente regime estintivo vale anche per l'accertamento dello stato di insolvenza. Diversamente dalle società in liquidazione, non può bastare neppure la disponibilità di un patrimonio immobiliare sufficiente a pagare tutti i debiti dell'impresa, essendo sufficiente per la pronuncia del fallimento, uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti alla stessa impresa.
AVV. GIUSEPPE CAPONE 
 
Avv. Giuseppe CAPONE

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