Mercoledì, 31 Ottobre 2018 07:35

LA PERDITA SUI CREDITI E' DEDUCIBILE SOLO IN PRESENZA DI ELEMENTI PRECISI E CERTI

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La perdita dei crediti non incassati non può essere deducbile in assenza di elementi di certezza della irrealizzabilità del credito, ed i costi non dedotti in un precedente periodo di imposta non posso essere portati in detrazione nel periodo di imposta successivo in conseguenza dell'emissione della fattura da parte del fornitore nell'anno successivo al perido di imposta in cui è stata resa la prestazione. 
Questo principio espresso dalla giurisprudenza uniforme della Cassazione è stato ulteriormente ribadito recentemente con una sentenza di marzo 2018 da cui possono trarsi le seguenti conclusioni.
Le perdite su crediti devono essere certe e tali da far ritenere che il credito sia in tutto o in parte non recuperabile per insolvenza parziale o totale del debitore. Tali fattispecie possono essere: 1) A
  • tto di rinuncia unilaterale del creditore con il quale si procede alla remissione titale o parziale del debito con lettera (art. 1236 c.c.) semrpe che non risponda ovviamente ad una scelta di convenienza economica operata dall'azienda e che sia delibarata dagli orgsani societari; 2) Credito di modesto importo; 3) Prescrizione del diritto di credito dipendente dalla natura; 4) Accordo transattivo tra le parti con il quale si addiviene ad una risoluzione e riduzione del debito originario del debitore insolvente; 5) Cessione del credito con la clausola pro soluto, in tal caso per i credit non ancora scaduti, la perdita è configurabile solo se il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato dei crediti ceduti, al netto degli interessi impliciti non ancora maturati; 6) Crediti verso soggetti esteri garantiti Sace sono deducibili se c'è la dichiarazione del sinistro e dovrà contenere l'indicazione dell'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito; 7) Crediti verso soggetti esteri senza garanzia Sace sempre che vi sia una dichiarazione di irrecuperabilità rilasciata dall'organo deputato al controllo contabile; 8) Procedure concorsuali: procedura che deve considerarsi aperta in capo al debitore e nel caso di fallimento, indipendentemente dall'insinuazione del creditore al passivo fallimentare. 
  • Avv. Giuseppe CAPONE

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