OMESSO VERSAMENTO IVA. IL GIUDIZIO DI FATTO FA SALVO L’IMPUTATO

In tema di omesso versamento IVA segnaliamo questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione che tiene conto della impossibilità ad adempiere del contribuente,
Nel caso in questione la Corte Suprema si muove sul filo di un equilibrio fra l'impossibilità ad adempiere del contribuente e la rilevanza penale del suo comportamento. E arriva a una sentenza che arriva ad escludere la punibilità in tema di omesso versamento IVA, ma solo dopo una valutazione sul fatto del giudice di merito.
La Cassazione (sentenza n.49666/2015) ha infatti annullato con rinvio al giudice di merito un'ordinanza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva disposto il sequestro conservativo, in relazione ad omesso versamento IVA. La società contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento di sequestro. L'indagato affemava di essere stato impedito ad assolvere l'obbligazione tributaria "per crisi di liquidità alla stessa non imputabile", in quanto, operando nel settore della pubblica amministrazione, aveva sofferto cronici ritardi nei tempi di pagamento, mentre si era andata ad accumulare una pesante situzaione debitoria nei confronti dell'Erario per omessi versamenti delle imposte. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la propria decisione. Nel caso in questione a fronte di un'argomentata motivazione avnzata dalla ricorrente società innanzi la Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul dissequestro, l'ordinanza si è limitata a riassumere gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro conservativo. 
In tema di omesso versamento IVA, la Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la necessità che risulti che il soggetto obbligato al pagamento abbia adottato tutte le iniziative per per corrispondere il pagamento e che la crisi di liquidità non sia allo stesso imputabile per renderlo esente da responsabilità, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'elemento soggettivo del rato è costiuito dalla condotta omissivia che presuppone l'esistenza della possibilità ad adempiere il pagamento. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale del Riesame. La Cassazione, dunque, erroneamente ad avviso di chi scrive, non ha voluto annullare senza rinvio. Per far quaesto avrebbe dovuto ritenere che l'impossibilità ad adempiere andava configurata come causa di giustificazione (scriminante) dell'omesso versamento. E' pur vero che la mancanza di liquidità esclude la volontà ad adempiere. Ma tale mancanza esclude, prima ancora della volontà, la stessa possibilità ad adempiere, quindi sembra configurarsi come causa di giustificazione. Dal che discende l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio al Tribunale. Ma la Cassazione ha deciso in modo discutibile proprio per evitare di annullare l'ordinanza senza rinvio. Collegando l'elemento soggettivo alla concreta possibilità di adempiere, la Cassazione ha potuto salvare "capra e cavoli", dar rilievo all'impossibilità di adempiere e non chiudere il processo.
AVV. GIuseppe Capone
 
Avv. Giuseppe CAPONE

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