Sabato, 10 Novembre 2018 10:48

DICHIARAZIONI DEI REDDITI SEMPRE CORREGGIBILI

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Secondo l'articolo 2, comma 8 bis del DPR 322/1998 "le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito di imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine per la dichiarzione relativa al periodo di imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione." Da tale precetto normativo deriva che il contribuente può sempre correggere la dichiarazione presentata e ciò anche durante il processo tributario instaurato su un provvedimento fondato sui dati errati dallo stesso dichiarati. Questa è l'indicazione che emerge da una decisione della Corte di Cassazione, che era stata chiamata a pronunciarsi sull'annullamento di una cartella di pagamento per Ires e Irap a carico di una cooperativa in conseguenza di errori commessi nella dichiarazione presentata. La Suprema Corte ha infatti affermato che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità afferma l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione. Quest'ultima, infatti, non si configura quale atto negoziale e dispositivo, ma si tratta di una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Costituisce, così, un momento dell'iter procedimentale volto all'accartamento dell'obbligazione tributaria. Il termine annuale previsto dalla norma sopra citata, è finalizzato all'utilizzo in compensazione del credito eventualmente utilizzato e non interferisce sul termine di decadenza di 48 mesi previsto per l'istanza di rimborso. In ogni caso, poi, non esplica alcun effetto sul processo tributario instaurato dal contribuente per contestare la pretesa fiscale, poichè anche in virtù dei principi di capacità contributiva (art. 53 Costituzione), non può estendersi un'eventuale decadenza amministrativa del processo tributario. Infatti, sebbene ci si opponga a una pretesa fondata su dati (errati) forniti dal contribuente, l'oggetto del contenzioso non è la "dichiarazione integrativa" ma la fondatezza della pretesa tributaia alla luce degli elementi prodottti dalla parti. Pertanto, va riconosciuta al contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggior pretesa, allegando errori di fatto o di diritto, commessi nella determinazione dell'imposta dovuta.
AVV. GIUSEPPE CAPONE
  
Avv. Giuseppe CAPONE

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